CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28.10.2019 dal Tribunale di Firenze, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, confermando la sentenza per il resto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di ricorso. 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso, ovvero il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 189 , commi 1 e 6 C.d.S., non è manifestamente infondata. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., oltre al periodo di sospensione della prescrizione, è decorso prima della presente pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022.