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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46667/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc.

Gen. che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso Tribunale di Roma ex art. 442 cod. proc. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma, Cile e Perù dal marzo 2017 al marzo 2018 con condotta perdurante e dal reato di cui all'art. 73 dpr.n. 309/1990 commesso in Roma in Cile ed in Perù sino al marzo 2018.

1.1. All'imputato era stato contestato, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] costituita per inviare mezzi acquatici in Cile con apparenti finalità agonistiche, di far parte di una associazione finalizzata alla importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dal Perù, introdotta in Cile occultata all'interno di moto d'acqua oggetto di temporanea esportazione dall'Italia da parte dei corrieri e, quindi, importata sul territorio nazionale.

Quale delitto scopo gli erano state contestate le condotte di detenzione e trasporto al fine di importazione in Italia di circa 120 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dal Perù, fatta transitare in Cile e destinata a essere importata in Italia occultata all'interno di due moto d'acqua, fino al 3 marzo 2018, data di arresto in Cile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del sequestro della sostanza stupefacente.

1.2. La Corte di Appello ha evidenziato che il Gup del Tribunale di Roma nella sentenza di condanna non aveva tenuto conto di alcuni dati fondamentali (quale quello per cui i coimputati collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro dichiarazioni non avevano fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ovvero quello per cui i computati D'Arienzo e [OSCURATO:PERSONA], pure ritenuti figure centrali nell'operazione, non avevano mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]) ed aveva, invece, valorizzato elementi di fatto suscettibili di una lettura alternativa rispetto a quella colpevolista.

2. Avverso la sentenza di assoluzione della Corte di Appello, in ribaltamento della condanna in primo grado, ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità di alcuni passaggi della motivazione ed in particolare: - del passaggio relativo alla mancanza di riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] da parte dei coimputati, collaboranti e ritenuti attendibili, arrestati in Cile, Beltrami e Vorro.

I giudici hanno osservato che il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], essendo egli legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] cui in forma ufficiale si ricollegava la spedizione delle moto d'acqua in Perù, era in ogni caso emerso nelle indagini, sicché la ipotizzata reticenza dei collaboratori non aveva alcun fondamento logico, e hanno ritenuto, in ogni caso che la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti non sarebbe stata coerente con quella relativa alla loro presunta reticenza.

Il Procuratore lamenta che tale argomentare sarebbe illogico e contraddittorio, posto che proprio la certezza che il nome di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque emerso nel corso degli accertamenti, ove effettivamente inconsapevolmente coinvolto nell'affare illecito, avrebbe dovuto indurre i due imputati a scagionarlo e ad escludere la sua partecipazione al progetto criminoso, cosa che invece non era avvenuta.

Al riguardo il ricorrente sottolinea che le dichiarazioni dei collaboranti erano riferite alle attività svolte in territorio sudamericano, in quanto erano stati sentiti dalle forze di polizia cilene maggiormente interessante a conoscere fatti ivi commessi; che il giudizio di attendibilità del primo giudice non poteva che essere formulato sulle dichiarazioni rese dai due coimputati e non anche sulle loro ipotizzate reticenze, peraltro neppure oggetto di contestazione e di specifica richiesta; che la reticenza difensiva o collusiva che poteva avere indotto Beltrami, [OSCURATO:PERSONA] e Vorro a tacere sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] trovava invece giustificazione plausibile nella loro necessità di avere una ancora di salvataggio, posto che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico del gruppo che avrebbe potuto aiutare le loro famiglie durante la loro carcerazione e l'unico al quale rivolgere le loro eventuali esigenze; che i documenti di [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti in possesso dei coimputati al momento del loro arresto e il suo numero di telefono era presente nella rubrica dei loro telefoni; - del passaggio relativo alla localizzazione delle utenze cellulari utilizzate dai correi.

La Corte ha ritenuto non decisiva una circostanza, per vero neanche valutata dal primo giudice, attinente alla localizzazione delle utenze cellulari utilizzate dai correi in Roma via Prato 6, ovvero in una traversa di via Pergolato, ove aveva sede la [OSCURATO:PERSONA] e dove aveva fissato il proprio domicilio [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore rileva che la motivazione in merito alla irrilevanza di tale dato era insufficiente e oscura, posto che valeva invece a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel reperire, attivare e conservare le utenze per poi consegnarle prima della partenza a coloro che avrebbero dovuto eseguire la operazione programmata; - del passaggio relativo al viaggio effettuato da [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2018, ovvero dieci giorni prima degli arresti sul territorio cileno, con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Cile.

La Corte ha ritenuto che tale viaggio non fosse dimostrativo di alcunchè e che l'imputato poteva essere stato coinvolto nel viaggio nella diversa prospettazione, da parte dei soci in mala fede nei suoi confronti, di una finalità non coincidente con scopi illeciti.

Il Procuratore rileva che tale motivazione sarebbe contraddittoria e contrastante con le emergenze processuali, in quanto non teneva conto che quel viaggio era stato effettuato pochi giorni prima della data fissata per la conclusione delle operazioni, in compagnia di due dei personaggi maggiormente implicati nella illecita attività - del passaggio relativo alle precedenti spedizioni transfrontaliere.

La Corte ha ritenuto rilevante la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] non era risultato coinvolto nelle precedenti spedizioni transfrontaliere delle moto d'acqua ed il fatto che la associazione [OSCURATO:PERSONA] fosse stata costituita in epoca successiva ai fatti pregressi e cioè nel gennaio 2018.

Il Procuratore rileva la illogicità di tale argomento, posto che non varrebbe comunque a spiegare le ragioni per cui, pur dopo avere effettuato altri fruttuosi traffici, gli organizzatori della importazione avessero coinvolto a sua insaputa [OSCURATO:PERSONA], allargando il numero delle persone coinvolte nella illecita attività con i relativi rischi e connessi costi; - del passaggio relativo all'agenda sequestrata a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte in maniera illogica aveva ritenuto priva di rilevanza, nonostante la mancanza di una plausibile spiegazione alternativa, la circostanza per cui tra il materiale sequestrato vi fosse un'agendina nella quale erano annotate le somme distribuite agli imputati ed a fianco al nome di [OSCURATO:PERSONA] indicato come Presidente la somma di 25.000 euro; - del passaggio relativo alle comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] con i famigliari degli arrestati (ed in particolare con la moglie di Beltrami, [OSCURATO:PERSONA] e con la moglie di Vorro, [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte ha ritenuto che tali conversazioni fossero ambigue e potessero anche valere a dimostrare la sua strumentalizzazione inconsapevole, tanto più che le persone arrestate erano nella compagine della società e che, dunque, il suo interessamento ben poteva essere considerato fisiologico.

Il Procuratore rileva la illogicità e la incompletezza di tale motivazione: i giudici non hanno considerato che [OSCURATO:PERSONA], alla notizia dell'arresto dei soci, aveva espresso considerazioni pacate e non aveva mostrato la reazione che sarebbe lecito attendersi da parte di chi aveva realizzato di essere stato inconsapevole strumento per fornire parvenza di regolarità alla illecita importazione della droga.

Il ricorrente osserva come sia incomprensibile che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto inconsapevolmente in un affare illecito secondo i giudici appello, alle richieste dei famigliari di coloro che lo avevano esposto ad un rischio così rilevante, anziché risentirsi e prendere le distanze, si attivi e li rassicuri dicendo che sarebbe intervenuto in loro aiuto.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione globale degli elementi emersi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.

La Corte di Appello aveva svolto una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi ed aveva omesso il loro successivo esame globale che avrebbe consentito al compendio probatorio di acquisire una indubbia valenza dimostrativa e superare le ritenute ambiguità dei singoli elementi singolarmente apprezzati.

La Corte aveva omesso la valutazione globale delle seguenti circostanze di fatto: -[OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un'associazione con due dei personaggi maggiormente coinvolti nelle attività di importazione dello stupefacente e che avevano svolto analoghe operazioni in precedenza; - l'associazione era stata costituita poche settimane prima della data programmata per la importazione senza alcuna apparente utilità per la organizzazione criminale che aveva svolto in passato analoghe operazioni illecite - pochi giorni prima della data prevista per la spedizione [OSCURATO:PERSONA] si era recato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Cile e si era ivi trattenuto per pochi giorni - le utenze telefoniche utilizzate dagli associati per i collegamenti in territorio sudamericano prima della partenza erano state localizzate in una zona corrispondente a quella ove aveva sede la società e ove [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato il suo domicilio - nei colloqui con i famigliari, dopo l'arresto in Cile di Vorro e Beltrami, [OSCURATO:PERSONA] non si era mostrato risentito, ma anzi aveva manifesta solidarietà e accondiscendenza e aveva attiva canali di collegamento per il sostegno dei famigliari; nei medesimi colloqui aveva mostrato di essere a conoscenza delle modalità di importazione dello stupefacente.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto alga Mignolo, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono entrambi, in ultima analisi, al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sotto tale profilo si ricorda che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regola di valutazione delle prove contenuta nell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., non essendo prevista per l'inosservanza alcuna ipotesi di nullità, inutilizzabilità o decadenza e che, in tali casi, l'asserito malgoverno si riverbera semmai nella tenuta logica della motivazione e può determinarne la manifesta illogicità (in tal senso Sez. 5, n. 40274 del 19/04/2017, P. Rv. 271011, secondo cui "In tema di valutazione della prova indiziaria, il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione").

2.1. Deve ancora premettersi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Quanto alla nozione dei vizi, ricorre la manifesta illogicità della motivazione nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse e le conseguenze che se ne traggono; ricorre la motivazione contraddittoria (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti (sez. 5 - , n. 19318 del 20/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281105). 2.2.11 controllo sulla motivazione della sentenza dei giudice di merito è circoscritto, dunque, alla verifica della esaustività ed adeguatezza della motivazione e della congruenza e coordinazione logica dell'apparato argomentativo.

Tale verifica conduce ad un esito negativo anche nelle ipotesi in cui non venga rispettato il canone di valutazione della prova indiziaria.

Premesso che gli indizi, suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza (Sez. 5 n. 5209 del 11/12/2020 dep. 2021, Rv. 280408), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" ( così da ultimo Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021 ) Rv. 280605)

3. Ciò premesso dal punto di vista del generale inquadramento dei vizi dedotti, il collegio reputa fondati entrambi i motivi.

Il ricorrente ha evidenziato plurimi passaggi della sentenza impugnata che devono essere censurati in quanto sorretti da un percorso argomentativo illogico e contraddittorio nel senso su indicato e talora anche assente. 3.1.Invero il primo argomento utilizzato in senso assolutorio nella sentenza impugnata, ovvero il rilievo attribuito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in cui non compariva il nome di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente illogico, in quanto trae dalla premessa una conclusione non strettamente conseguenziale, nel senso di conclusione "obbligata": dalla stessa sentenza impugnata emerge non già che Beltrami e Vorro abbiano scagionato [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente che i due non abbiano fatto il suo nome e tale circostanza può essere dipesa, come rilevato dal ricorrente, dal tipo di domande loro rivolte, ovvero dalla loro volontà di salvaguardare almeno un canale che potesse fungere da supporto ai loro famigliari, eventualità, peraltro, poi concretizzatasi

3.2. Altri argomenti con cui si è stata demolita l'affermazione di responsabilità, ovvero quello relativo alla localizzazione delle utenze dei correi prima della partenza proprio nella sede della società di [OSCURATO:PERSONA], quello relativo al viaggio effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in Cile, quello relativo al contenuto dell'agenda sequestrata, quello relativo alle precedenti spedizioni transfrontaliere sono stati sviluppati in modo contraddittorio e/o in maniera apparente.

La Corte, in proposito: - si è limitata ad affermare che non era chiaro il legame di [OSCURATO:PERSONA] con il luogo di aggancio dei telefoni, quando invece nella stessa nota si dà atto che tale luogo era sede della sua società e suo domicilio fiscale, ed ha affermato che non era stato chiarito se in quel raggio di copertura della cella avessero abitato anche gli utilizzatori delle utenze, introducendo, in tal modo, una spiegazione alternativa che l'istruttoria non aveva in alcun modo avallato e quindi del tutto eccentrica rispetto al compendio probatorio; - ha introdotto, per motivare il viaggio effettuato dall'imputato in Cile pochi giorni prima del carico di droga, una spiegazione alternativa (ovvero quella per cui in tale occasione egli sarebbe stato tenuto all'oscuro dai correi delle ragioni di tale trasferta e avrebbe condotto invece affari leciti) da un lato illogica, in quanto in contraddizione con la massima di esperienza per cui in occasione di attività criminali di tale portata non vengono coinvolti soggetti estranei inconsapevoli per i rischi connessi, e, dall'altro, incoerente rispetto al compendio probatorio; - ha omesso di fornire una qualsivoglia spiegazione in ordine all'appunto rinvenuto sulla agendina nel quale accanto ai nomi degli imputati comparivano cifre e così pure accanto al nome di [OSCURATO:PERSONA] la cifra 25.000, dando rilievo, in maniera palesemente contraddittoria, al fatto che neppure l'imputato aveva saputo fornire alcuna giustificazione di tale dato e argomentando che tale dato, da solo, non era comunque sufficiente "a comporre una base probatoria" a sostegno dell'accusa; - ha ritenuto rilevante la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] non era risultato coinvolto nelle precedenti spedizioni transfrontaliere delle moto d'acqua ed il fatto che la associazione [OSCURATO:PERSONA] fosse stata costituita solo nel gennaio 2018 ed in tal modo in maniera contraddittoria non ha dato conto delle ragioni per cui i correi organizzatori dell'ultima importazione, pur dopo avere effettuato altri fruttuosi traffici, avessero dovuto coinvolgere a sua insaputa [OSCURATO:PERSONA], allargando il numero delle persone coinvolte nella illecita attività con i relativi rischi e i connessi costi.

3.3. Il passaggio relativo al commento delle intercettazioni da cui era emerso il concreto aiuto svolto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei famigliari degli arrestati è manifestamente illogico ed insieme apparente.

La Corte ha ritenuto che l'aiuto offerto poteva essere spiegato anche con il rapporto, da datore di lavoro, che lo legava a tali persone, in palese contrasto con le comuni massime di esperienza che inducono a ritenere tutt'altro che fisiologica la reazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, alla notizia dell'arresto e del sequestro di un quantitativo di cocaina così importante, non si era per nulla scomposto, ma anzi si era mostrato comprensivo e collaborativo con i famigliari.

3.4. Palese, infine, è il vizio della manifesta illogicità della motivazione nella mancata valutazione congiunta di tutti gli elementi considerati.

La Corte si è sforzata di individuare per i plurimi indizi spiegazioni alternative rispetto a quelle che deponevano per il coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui si procede, ma in tal modo è incorsa, come evidenziato, in giudizi inferenziali viziati da fratture logiche e da contraddittorietà.

Ma soprattutto la Corte non ha compiuto la lettura globale degli elementi, per accertare se la ipotizzata e eventuale ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato potesse. in una visione unitaria, risolversi.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, alla luce dei r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc. Gen. che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso Tribunale di Roma ex art. 442 cod. proc. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma, Cile e Perù dal marzo 2017 al marzo 2018 con condotta perdurante e dal reato di cui all'art. 73 dpr.n. 309/1990 commesso in Roma in Cile ed in Perù sino al marzo 2018. 1.1. All'imputato era stato contestato, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] costituita per inviare mezzi acquatici in Cile con apparenti finalità agonistiche, di far parte di una associazione finalizzata alla importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dal Perù, introdotta in Cile occultata all'interno di moto d'acqua oggetto di temporanea esportazione dall'Italia da parte dei corrieri e, quindi, importata sul territorio nazionale. Quale delitto scopo gli erano state contestate le condotte di detenzione e trasporto al fine di importazione in Italia di circa 120 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dal Perù, fatta transitare in Cile e destinata a essere importata in Italia occultata all'interno di due moto d'acqua, fino al 3 marzo 2018, data di arresto in Cile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del sequestro della sostanza stupefacente. 1.2. La Corte di Appello ha evidenziato che il Gup del Tribunale di Roma nella sentenza di condanna non aveva tenuto conto di alcuni dati fondamentali (quale quello per cui i coimputati collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro dichiarazioni non avevano fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ovvero quello per cui i computati D'Arienzo e [OSCURATO:PERSONA], pure ritenuti figure centrali nell'operazione, non avevano mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]) ed aveva, invece, valorizzato elementi di fatto suscettibili di una lettura alternativa rispetto a quella colpevolista. 2. Avverso la sentenza di assoluzione della Corte di Appello, in ribaltamento della condanna in primo grado, ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità di alcuni passaggi della motivazione ed in particolare: - del passaggio relativo alla mancanza di riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] da parte dei coimputati, collaboranti e ritenuti attendibili, arrestati in Cile, Beltrami e Vorro. I giudici hanno osservato che il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], essendo egli legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] cui in forma ufficiale si ricollegava la spedizione delle moto d'acqua in Perù, era in ogni caso emerso nelle indagini, sicché la ipotizzata reticenza dei collaboratori non aveva alcun fondamento logico, e hanno ritenuto, in ogni caso che la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti non sarebbe stata coerente con quella relativa alla loro presunta reticenza. Il Procuratore lamenta che tale argomentare sarebbe illogico e contraddittorio, posto che proprio la certezza che il nome di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque emerso nel corso degli accertamenti, ove effettivamente inconsapevolmente coinvolto nell'affare illecito, avrebbe dovuto indurre i due imputati a scagionarlo e ad escludere la sua partecipazione al progetto criminoso, cosa che invece non era avvenuta. Al riguardo il ricorrente sottolinea che le dichiarazioni dei collaboranti erano riferite alle attività svolte in territorio sudamericano, in quanto erano stati sentiti dalle forze di polizia cilene maggiormente interessante a conoscere fatti ivi commessi; che il giudizio di attendibilità del primo giudice non poteva che essere formulato sulle dichiarazioni rese dai due coimputati e non anche sulle loro ipotizzate reticenze, peraltro neppure oggetto di contestazione e di specifica richiesta; che la reticenza difensiva o collusiva che poteva avere indotto Beltrami, [OSCURATO:PERSONA] e Vorro a tacere sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] trovava invece giustificazione plausibile nella loro necessità di avere una ancora di salvataggio, posto che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico del gruppo che avrebbe potuto aiutare le loro famiglie durante la loro carcerazione e l'unico al quale rivolgere le loro eventuali esigenze; che i documenti di [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti in possesso dei coimputati al momento del loro arresto e il suo numero di telefono era presente nella rubrica dei loro telefoni; - del passaggio relativo alla localizzazione delle utenze cellulari utilizzate dai correi. La Corte ha ritenuto non decisiva una circostanza, per vero neanche valutata dal primo giudice, attinente alla localizzazione delle utenze cellulari utilizzate dai correi in Roma via Prato 6, ovvero in una traversa di via Pergolato, ove aveva sede la [OSCURATO:PERSONA] e dove aveva fissato il proprio domicilio [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore rileva che la motivazione in merito alla irrilevanza di tale dato era insufficiente e oscura, posto che valeva invece a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel reperire, attivare e conservare le utenze per poi consegnarle prima della partenza a coloro che avrebbero dovuto eseguire la operazione programmata; - del passaggio relativo al viaggio effettuato da [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2018, ovvero dieci giorni prima degli arresti sul territorio cileno, con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Cile. La Corte ha ritenuto che tale viaggio non fosse dimostrativo di alcunchè e che l'imputato poteva essere stato coinvolto nel viaggio nella diversa prospettazione, da parte dei soci in mala fede nei suoi confronti, di una finalità non coincidente con scopi illeciti. Il Procuratore rileva che tale motivazione sarebbe contraddittoria e contrastante con le emergenze processuali, in quanto non teneva conto che quel viaggio era stato effettuato pochi giorni prima della data fissata per la conclusione delle operazioni, in compagnia di due dei personaggi maggiormente implicati nella illecita attività - del passaggio relativo alle precedenti spedizioni transfrontaliere. La Corte ha ritenuto rilevante la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] non era risultato coinvolto nelle precedenti spedizioni transfrontaliere delle moto d'acqua ed il fatto che la associazione [OSCURATO:PERSONA] fosse stata costituita in epoca successiva ai fatti pregressi e cioè nel gennaio 2018. Il Procuratore rileva la illogicità di tale argomento, posto che non varrebbe comunque a spiegare le ragioni per cui, pur dopo avere effettuato altri fruttuosi traffici, gli organizzatori della importazione avessero coinvolto a sua insaputa [OSCURATO:PERSONA], allargando il numero delle persone coinvolte nella illecita attività con i relativi rischi e connessi costi; - del passaggio relativo all'agenda sequestrata a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte in maniera illogica aveva ritenuto priva di rilevanza, nonostante la mancanza di una plausibile spiegazione alternativa, la circostanza per cui tra il materiale sequestrato vi fosse un'agendina nella quale erano annotate le somme distribuite agli imputati ed a fianco al nome di [OSCURATO:PERSONA] indicato come Presidente la somma di 25.000 euro; - del passaggio relativo alle comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] con i famigliari degli arrestati (ed in particolare con la moglie di Beltrami, [OSCURATO:PERSONA] e con la moglie di Vorro, [OSCURATO:PERSONA]). La Corte ha ritenuto che tali conversazioni fossero ambigue e potessero anche valere a dimostrare la sua strumentalizzazione inconsapevole, tanto più che le persone arrestate erano nella compagine della società e che, dunque, il suo interessamento ben poteva essere considerato fisiologico. Il Procuratore rileva la illogicità e la incompletezza di tale motivazione: i giudici non hanno considerato che [OSCURATO:PERSONA], alla notizia dell'arresto dei soci, aveva espresso considerazioni pacate e non aveva mostrato la reazione che sarebbe lecito attendersi da parte di chi aveva realizzato di essere stato inconsapevole strumento per fornire parvenza di regolarità alla illecita importazione della droga. Il ricorrente osserva come sia incomprensibile che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto inconsapevolmente in un affare illecito secondo i giudici appello, alle richieste dei famigliari di coloro che lo avevano esposto ad un rischio così rilevante, anziché risentirsi e prendere le distanze, si attivi e li rassicuri dicendo che sarebbe intervenuto in loro aiuto. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione globale degli elementi emersi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di Appello aveva svolto una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi ed aveva omesso il loro successivo esame globale che avrebbe consentito al compendio probatorio di acquisire una indubbia valenza dimostrativa e superare le ritenute ambiguità dei singoli elementi singolarmente apprezzati. La Corte aveva omesso la valutazione globale delle seguenti circostanze di fatto: -[OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un'associazione con due dei personaggi maggiormente coinvolti nelle attività di importazione dello stupefacente e che avevano svolto analoghe operazioni in precedenza; - l'associazione era stata costituita poche settimane prima della data programmata per la importazione senza alcuna apparente utilità per la organizzazione criminale che aveva svolto in passato analoghe operazioni illecite - pochi giorni prima della data prevista per la spedizione [OSCURATO:PERSONA] si era recato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Cile e si era ivi trattenuto per pochi giorni - le utenze telefoniche utilizzate dagli associati per i collegamenti in territorio sudamericano prima della partenza erano state localizzate in una zona corrispondente a quella ove aveva sede la società e ove [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato il suo domicilio - nei colloqui con i famigliari, dopo l'arresto in Cile di Vorro e Beltrami, [OSCURATO:PERSONA] non si era mostrato risentito, ma anzi aveva manifesta solidarietà e accondiscendenza e aveva attiva canali di collegamento per il sostegno dei famigliari; nei medesimi colloqui aveva mostrato di essere a conoscenza delle modalità di importazione dello stupefacente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto alga Mignolo, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono entrambi, in ultima analisi, al vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sotto tale profilo si ricorda che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regola di valutazione delle prove contenuta nell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., non essendo prevista per l'inosservanza alcuna ipotesi di nullità, inutilizzabilità o decadenza e che, in tali casi, l'asserito malgoverno si riverbera semmai nella tenuta logica della motivazione e può determinarne la manifesta illogicità (in tal senso Sez. 5, n. 40274 del 19/04/2017, P. Rv. 271011, secondo cui "In tema di valutazione della prova indiziaria, il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione"). 2.1. Deve ancora premettersi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Quanto alla nozione dei vizi, ricorre la manifesta illogicità della motivazione nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse e le conseguenze che se ne traggono; ricorre la motivazione contraddittoria (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti (sez. 5 - , n. 19318 del 20/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281105). 2.2.11 controllo sulla motivazione della sentenza dei giudice di merito è circoscritto, dunque, alla verifica della esaustività ed adeguatezza della motivazione e della congruenza e coordinazione logica dell'apparato argomentativo. Tale verifica conduce ad un esito negativo anche nelle ipotesi in cui non venga rispettato il canone di valutazione della prova indiziaria. Premesso che gli indizi, suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza (Sez. 5 n. 5209 del 11/12/2020 dep. 2021, Rv. 280408), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" ( così da ultimo Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021 ) Rv. 280605) 3. Ciò premesso dal punto di vista del generale inquadramento dei vizi dedotti, il collegio reputa fondati entrambi i motivi. Il ricorrente ha evidenziato plurimi passaggi della sentenza impugnata che devono essere censurati in quanto sorretti da un percorso argomentativo illogico e contraddittorio nel senso su indicato e talora anche assente. 3.1.Invero il primo argomento utilizzato in senso assolutorio nella sentenza impugnata, ovvero il rilievo attribuito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in cui non compariva il nome di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente illogico, in quanto trae dalla premessa una conclusione non strettamente conseguenziale, nel senso di conclusione "obbligata": dalla stessa sentenza impugnata emerge non già che Beltrami e Vorro abbiano scagionato [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente che i due non abbiano fatto il suo nome e tale circostanza può essere dipesa, come rilevato dal ricorrente, dal tipo di domande loro rivolte, ovvero dalla loro volontà di salvaguardare almeno un canale che potesse fungere da supporto ai loro famigliari, eventualità, peraltro, poi concretizzatasi 3.2. Altri argomenti con cui si è stata demolita l'affermazione di responsabilità, ovvero quello relativo alla localizzazione delle utenze dei correi prima della partenza proprio nella sede della società di [OSCURATO:PERSONA], quello relativo al viaggio effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in Cile, quello relativo al contenuto dell'agenda sequestrata, quello relativo alle precedenti spedizioni transfrontaliere sono stati sviluppati in modo contraddittorio e/o in maniera apparente. La Corte, in proposito: - si è limitata ad affermare che non era chiaro il legame di [OSCURATO:PERSONA] con il luogo di aggancio dei telefoni, quando invece nella stessa nota si dà atto che tale luogo era sede della sua società e suo domicilio fiscale, ed ha affermato che non era stato chiarito se in quel raggio di copertura della cella avessero abitato anche gli utilizzatori delle utenze, introducendo, in tal modo, una spiegazione alternativa che l'istruttoria non aveva in alcun modo avallato e quindi del tutto eccentrica rispetto al compendio probatorio; - ha introdotto, per motivare il viaggio effettuato dall'imputato in Cile pochi giorni prima del carico di droga, una spiegazione alternativa (ovvero quella per cui in tale occasione egli sarebbe stato tenuto all'oscuro dai correi delle ragioni di tale trasferta e avrebbe condotto invece affari leciti) da un lato illogica, in quanto in contraddizione con la massima di esperienza per cui in occasione di attività criminali di tale portata non vengono coinvolti soggetti estranei inconsapevoli per i rischi connessi, e, dall'altro, incoerente rispetto al compendio probatorio; - ha omesso di fornire una qualsivoglia spiegazione in ordine all'appunto rinvenuto sulla agendina nel quale accanto ai nomi degli imputati comparivano cifre e così pure accanto al nome di [OSCURATO:PERSONA] la cifra 25.000, dando rilievo, in maniera palesemente contraddittoria, al fatto che neppure l'imputato aveva saputo fornire alcuna giustificazione di tale dato e argomentando che tale dato, da solo, non era comunque sufficiente "a comporre una base probatoria" a sostegno dell'accusa; - ha ritenuto rilevante la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] non era risultato coinvolto nelle precedenti spedizioni transfrontaliere delle moto d'acqua ed il fatto che la associazione [OSCURATO:PERSONA] fosse stata costituita solo nel gennaio 2018 ed in tal modo in maniera contraddittoria non ha dato conto delle ragioni per cui i correi organizzatori dell'ultima importazione, pur dopo avere effettuato altri fruttuosi traffici, avessero dovuto coinvolgere a sua insaputa [OSCURATO:PERSONA], allargando il numero delle persone coinvolte nella illecita attività con i relativi rischi e i connessi costi. 3.3. Il passaggio relativo al commento delle intercettazioni da cui era emerso il concreto aiuto svolto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei famigliari degli arrestati è manifestamente illogico ed insieme apparente. La Corte ha ritenuto che l'aiuto offerto poteva essere spiegato anche con il rapporto, da datore di lavoro, che lo legava a tali persone, in palese contrasto con le comuni massime di esperienza che inducono a ritenere tutt'altro che fisiologica la reazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, alla notizia dell'arresto e del sequestro di un quantitativo di cocaina così importante, non si era per nulla scomposto, ma anzi si era mostrato comprensivo e collaborativo con i famigliari. 3.4. Palese, infine, è il vizio della manifesta illogicità della motivazione nella mancata valutazione congiunta di tutti gli elementi considerati. La Corte si è sforzata di individuare per i plurimi indizi spiegazioni alternative rispetto a quelle che deponevano per il coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui si procede, ma in tal modo è incorsa, come evidenziato, in giudizi inferenziali viziati da fratture logiche e da contraddittorietà. Ma soprattutto la Corte non ha compiuto la lettura globale degli elementi, per accertare se la ipotizzata e eventuale ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato potesse. in una visione unitaria, risolversi. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, alla luce dei r
Sentenza Cassazione n. 46667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris