CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HINBO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HINB0), detenuto in regime differenziato, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 10 settembre 2022, ha respinto il reclamo avverso l'adozione, nei suoi confronti, del diniego da parte del direttore dell'istituto di pena, a effettuare tre scatti fotografici invece di uno solo. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. T. Celi (violazione degli artt. 35-bis, 69 Ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 cod. proc. pen., 35 disp. att. cod. proc. pen. e 17 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, vizio di motivazione, violazione di diritti soggettivi e disparità di trattamento rispetto ad altri istituti di pena) sono inammissibili in quanto non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi delle censure già vagliate dal Tribunale in sede di reclamo (con ragionamento che il Collegio condivide e che richiama integralmente) e, comunque, non scanditi dalla necessaria specifica critica degli argomenti contenuti nell'ordinanza censurata (cfr. p. 1 e 2). Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]