CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AZAK (C.U.I. 0611X5X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 06QOWX6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., rispettivamente, di quattro anni e due mesi di reclusione e di 20.800,00 euro di multa, e di tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e di 15.400,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando, con due distinti atti, un unico motivo di ricorso, identico per entrambi, deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena concordata; Considerato che il motivo, identico per entrambi i ricorrenti espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla congruità della pena concordata ed applicata; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. P.Q.M