CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controDI [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marini– controricorrente –avverso la sentenza n. 439/2022 della [OSCURATO:PERSONA]’AQUILA, pubblicata il giorno 24 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato cheGiampiero [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tremotivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettatol’appello dal medesimo interposto avverso la sentenza del Tribunale diNumero registro generale 27048/2022Numero sezionale 4642/2025Numero di raccolta generale 9399/2026Data pubblicazione 14/04/2026Teramo n. 436/2021, con cui è stato dichiarato risolto il contratto dicomodato senza predeterminazione di durata avente ad oggetto unimmobile sito in [OSCURATO:PERSONA]Andrea intercorso tra [OSCURATO:PERSONA](quale comodante) e il ricorrente (quale comodatario) ed ordinato aquest’ultimo il rilascio del bene;resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato checon atto depositato prima della adunanza in camera di consigliofissata per la trattazione della causa e sottoscritto personalmente dallaparte, il ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con compensazionedelle spese;la rinuncia è stata accettata da parte controricorrente, con adesionesottoscritta altresì dal suo difensore in ordine alle spese;va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità allafattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente deldisposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;il tenore della pronunzia, che è di estinzione, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, percui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per l’impugnazione;p. q. m.dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 27048/2022 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]