Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34420/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495, commi 1 e 2, lett. a) e b) cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la propria statuizione anche sulla gravità del pericolo prodotto dal fatto (art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, n. 2, cod. pen.), tratto in maniera congrua e logica dalla destinazione della falsa dichiarazione all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la sostituzione di una misura cautelare; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa biografia penale dell'imputato, rendendo dunque un'adeguata motivazione che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inarnmissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495, commi 1 e 2, lett. a) e b) cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la propria statuizione anche sulla gravità del pericolo prodotto dal fatto (art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, n. 2, cod. pen.), tratto in maniera congrua e logica dalla destinazione della falsa dichiarazione all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la sostituzione di una misura cautelare; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa biografia penale dell'imputato, rendendo dunque un'adeguata motivazione che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inarnmissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 34420/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris