CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il 12 /5/1971 avverso la sentenza resa il 26 novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 7 luglio 2014 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata dal fine di agevolare l'associazione camorristica denominata clan dei Casalesi. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo; 2.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché la corte ha condiviso integralmente le considerazioni del giudice di primo grado, trascurando di motivare sulle deduzioni difensive e sulla verosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall'imputato. Osserva, inoltre, il ricorrente che non emerge la prova che la violenza e la minaccia esercitate fossero idonee a coartare la volontà della persona offesa, che ha raccontato di avere troncato la conversazione con i due interlocutori, uno dei quali identificato nell'odierno ricorrente, e di averli invitati ad allontanarsi subito dopo la loro richiesta estorsiva, comunicando loro che vi erano delle telecamere collegate con la stazione dei Carabinieri, a riprova che non vi era stata alcuna efficace coercizione da parte degli imputati. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della finalità di agevolare l'associazione di stampo mafioso, poiché per integrarla è necessario porre in essere un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime la possibile coartazione psicologica evocata dal vincolo del sodalizio mafioso. Nel caso di specie ritiene il ricorrente che l'aggravante non sussista, né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo, poiché non sono state neppure indicate le emergenze da cui può risultare l'esistenza da parte dell'imputato del dolo specifico necessario per integrarla. 2.3 Violazione di legge per la incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 codice penale e l'aggravante prevista dall'art 628 comma 3 n. 3 cod.pen. di essere un soggetto appartenente ad un'associazione di stampo mafioso. 2.4 Violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. poiché i giudici hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ottimo comportamento processuale dell'imputato, la sua non allarmante personalità e la modesta entità del fatto commesso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile poiché costituisce pedissequa reiterazione delle censure già formulate con i motivi di appello e non si confronta con le esaustive risposte rese al riguardo dalla corte territoriale. Neppure è vero che la corte ha eluso l'esame delle deduzioni difensive poiché, dopo avere affermato di ritenere integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado e avere richiamato esplicitamente le argomentazioni della sentenza appellata, ha fornito specifica risposta in ordine ai diversi motivi di gravame. 1.1 In particolare con riguardo al giudizio di colpevolezza ha ribadito che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa risulta intrinsecamente attendibile e ha trovato conferma nelle dichiarazioni confessorie del coimputato Macchione; che la versione difensiva fornita dall'imputato non ha trovato alcun riscontro in atti ed è stata pienamente smentita dalle dichiarazioni del coimputato; che la persona offesa ha certamente percepito la situazione di pericolo correlata alla pretesa del Macchione e che pertanto risultano integrati l'elemento dell'idoneità coercitiva della minaccia, da valutare secondo un giudizio ex ante, a nulla rilevando che nel caso in esame la persona offesa abbia trovato il coraggio di respingere la richiesta e di allontanare i suoi interlocutori, facendo loro presente che le telecamere di videosorveglianza erano collegate al Comando dei carabinieri. 1.2 Anche in ordine alla sussistenza della aggravante prevista dall'articolo 416 bis. 1 codice penale, la corte, dopo avere richiamato la consolidata giurisprudenza in tema di cd. mafia silente, ha ribadito che nel caso di specie le espressioni utilizzate nel corso del colloquio e l'esplicito riferimento alla necessità per la persona offesa di "mettersi a posto" palesano l'evidente collegamento dei due imputati con l'organizzazione criminale che controlla il territorio ed opera nel settore delle estorsioni in danno degli imprenditori, la volontà di intimidire l'interlocutore, evocando la forza del sodalizio, e l'intento di rafforzare con la propria attività l'associazione camorristica locale. Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche e in linea con i principi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. 1.3 La censura con cui si deduce la pretesa incompatibilità tra l'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. e l'appartenenza del soggetto autore dell'estorsione al sodalizio criminoso è inammissibile perché non è stata dedotta con i motivi di appello; è inconducente poiché nel caso in esame all'imputato è stata contestata soltanto l'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 codice penale, mentre non è stata contestata l'aggravante dell'appartenenza al sodalizio mafioso ed è manifestamente infondata poiché un soggetto appartenente ad un sodalizio di stampo mafioso può , in ipotesi, porre in essere una condotta non aggravata dal metodo o dalla finalità di agevolare l'associazione. 1.4 La censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché il tribunale lo ha adeguatamente motivato, valorizzando l'assenza di elementi di segno positivo, la negativa personalità dell'imputato gravato da precedenti penali anche specifici e la obiettiva gravità della condotta. 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]