CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. e l'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento è implicitamente esclusa dalla lineare motivazione resa per affermare la responsabilità, peraltro, non contestata dallo stesso ricorrente, i cui motivi di appello riguardavano unicamente il trattamento sanzionatorio; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente