CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 09174/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2413/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6 C/O studio [OSCURATO:PERSONA], presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Calabria, sez. CATANZAROn. 1161/2015 depositata i l 07/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento notificati il 21.12.2009 (contenenti la rettifica in via sintetica dei redditi per gli anni d’imposta dal 2004 al 2006), ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. La CTP, con sentenza depositata il 15.3.2011, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo giustificata la capacità di spesa accertata in via sintetica dall’Ufficio; avverso la decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate e si costituivano in giudizio i contribuenti. La CTR ha riscontrato il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata con conseguente dichiarazione di inammissibilità non sanabile dell’appello, trattandosi di notifica a mezzo posta. Resistono con controricorso i contribuenti e depositano successiva memoria. Considerato che: 1. Co n l’unico motivo di ricorso l’A genzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 2 e 22 comma 1 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la CTR dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello nonostante fosse stata depositata la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata unitamente al ricorso. 2. Il motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo. 3. Va premesso che, essendo stata denunciata una nullità della sentenza, e quindi un vizio procedurale, la Corte di Cassazione è giudice degli atti del processo, che deve verificare. Al riguardo, dall’avviso di ricevimentorisulta che la spedizione del plico è stata effettuata in data 28 ottobre 2011, come da timbro lineare apposto alla cartolina di ricevimento della raccomandata, e ricevuto in data 4.11.2011, come da timbro postaledatario. 4. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sul punto, «nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilit̀ del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purch́ nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento ̀ idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneit̀ della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento pù essere superata, ai fini della tempestivit̀ della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass. n. 11559 del 11/05/2018). La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha, altres̀, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario. Nel caso di specie i controricorrenti, su ciò insistendo in memoria, assumono che non potrebbe tenersi conto di quella che risulta essere la data di spedizione (28.10.2011) perché non risultante da stampigliatura meccanografica dell’Ufficio ma da mero timbro lineare. Sennonché, dagli avvisi di ricevimento riprodotti a fondamento del proposto ricorso per cassazione, risulta che, essendo stato il ricorso in appello notificato tanto alle parti personalmente quanto al domicilio eletto, almeno l’avviso di ricevimento recapitato a [OSCURATO:PERSONA] reca il timbro datario dell’ufficio postale di consegna del 31 ottobre 2011, ultimo giorno utile per la proposizione del gravame, in relazione a lla sentenza della CTP depositatail 15.3.2011. 5. Il giudice di appello non si ̀ attenuto ai superiori principi di diritto, avendo errato pertanto nel dichiarare l'inammissibilit à dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia