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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 22527/2024

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EVOCAZIONE ORDINANZA DELLA S.C. – INAMMISSIBILITÀ.

Ud.05/07/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24992/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain RIMINI, [OSCURATO:PERSONA] 134/N, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 11409/2023depositata il 02/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 11409 del 02 / 05 / 2023 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Harry) avverso la sentenza n. 557/06/19 del 06 /0 6 /201 9 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR), la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 491 / 02 / 18 della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP). 1.1.In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la menzionata sentenza della S.C. confermava la sentenza di appello enunciando il seguente principio di diritto: «L'istanza di rimborso del credito IVA, che, in presenza di disguidi tecnici della trasmissione telematica, non è visibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l'Amministrazione finanziaria non è posta nelle condizioni di provvedere». 2.Avverso la sentenza n. 11409 del 2023 della Corte di cassazione Harry proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso per revocazione Harry deduce la sussistenza di un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto affermando che la ricorrente non avrebbe specificato il “fatto” che i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare e che, se debitamente esaminato, avrebbe modificato l’esito della decisione.

Detto fatto consisterebbe n ella circostanza che la responsabilità della intempestività della domanda di rimborso proposta dalla società contribuente graverebbe integralmente sull’Amministrazione finanziaria francese, che non la avrebbe tempestivamente avvisata dell’errore relativo all’istanza di rimborso inoltrata. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass.

S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass.

S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass.

S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017): a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore nonabbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia statacontestata dalle parti; b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documentidi causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indaginiermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e nonpuò, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delleparti. 1.3.In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato inquanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass.

S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022). 1.4.Nel caso di specie, l’errore di fatto denunciato da parte ricorrente riguarda l’esame del quarto motivo di ricorso proposto, con il quale si è lamentato il difetto di motivazione della sentenza gravata, per non avere i giudici di appello esaminato il fatto che l’Amministrazione finanziaria italiana sia venuta a conoscenza tempestivamente della prima domanda (in data 26/09/2016)e che la società contribuente non avrebbe mai potuto accorgersi di una illegibilità del file che nessuno le avrebbecomunicato. 1.5.A fronte di tale deduzione, l’ordinanza impugnata ha, in primo luogo, ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, in quanto il nucleo motivazionale della sentenza di appello, confermata in sede di legittimità, risiede nella circostanza che una valida istanza di rimborso non è mai stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria italiana in ragione dell’errore che caratterizza il file, sicché ogni ulteriore affermazione della CTR, con particolare riferimento alla conoscenza di Harry dell’errore bloccante in epoca antecedente o successiva al decorso del termine di decadenza, costituisce un obiter dictum, come tale irrilevante ai fini della decisione. 1.5.1.Secondariamente, la S.C. ha anche affermato che la circostanza che «l’autorità fiscale francese, non comunicando l’errore alla ricorrente, non le aveva consentito di porre rimedio» non costituisce un fatto, «inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico», deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 1.6.Ciò premesso, la censura proposta deve ritenersi inammissibile per l’insussistenza di un fatto non esaminato dalla S.C.: il fatto dedotto dallaricorrente (mancata conoscenza della dell’errore per difetto di comunicazione da parte dell’Autorità francese) è controverso, è stato puntualmente esaminato e – con valutazione legittimamente espressa dalla Corte – è stato ritenuto non deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 1.7.In buona sostanza, Harry intende chiedere, utilizzando impropriamente lo strumento della revocazione, un riesame nel merito della valutazione compiuta dall’ordinanza impugnata, con conseguente inammissibilità della censura. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EVOCAZIONE ORDINANZA DELLA S.C. – INAMMISSIBILITÀ. Ud.05/07/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24992/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain RIMINI, [OSCURATO:PERSONA] 134/N, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 11409/2023depositata il 02/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 11409 del 02 / 05 / 2023 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Harry) avverso la sentenza n. 557/06/19 del 06 /0 6 /201 9 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR), la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 491 / 02 / 18 della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP). 1.1.In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la menzionata sentenza della S.C. confermava la sentenza di appello enunciando il seguente principio di diritto: «L'istanza di rimborso del credito IVA, che, in presenza di disguidi tecnici della trasmissione telematica, non è visibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l'Amministrazione finanziaria non è posta nelle condizioni di provvedere». 2.Avverso la sentenza n. 11409 del 2023 della Corte di cassazione Harry proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso per revocazione Harry deduce la sussistenza di un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto affermando che la ricorrente non avrebbe specificato il “fatto” che i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare e che, se debitamente esaminato, avrebbe modificato l’esito della decisione. Detto fatto consisterebbe n ella circostanza che la responsabilità della intempestività della domanda di rimborso proposta dalla società contribuente graverebbe integralmente sull’Amministrazione finanziaria francese, che non la avrebbe tempestivamente avvisata dell’errore relativo all’istanza di rimborso inoltrata. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017): a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore nonabbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia statacontestata dalle parti; b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documentidi causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indaginiermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e nonpuò, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delleparti. 1.3.In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato inquanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022). 1.4.Nel caso di specie, l’errore di fatto denunciato da parte ricorrente riguarda l’esame del quarto motivo di ricorso proposto, con il quale si è lamentato il difetto di motivazione della sentenza gravata, per non avere i giudici di appello esaminato il fatto che l’Amministrazione finanziaria italiana sia venuta a conoscenza tempestivamente della prima domanda (in data 26/09/2016)e che la società contribuente non avrebbe mai potuto accorgersi di una illegibilità del file che nessuno le avrebbecomunicato. 1.5.A fronte di tale deduzione, l’ordinanza impugnata ha, in primo luogo, ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, in quanto il nucleo motivazionale della sentenza di appello, confermata in sede di legittimità, risiede nella circostanza che una valida istanza di rimborso non è mai stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria italiana in ragione dell’errore che caratterizza il file, sicché ogni ulteriore affermazione della CTR, con particolare riferimento alla conoscenza di Harry dell’errore bloccante in epoca antecedente o successiva al decorso del termine di decadenza, costituisce un obiter dictum, come tale irrilevante ai fini della decisione. 1.5.1.Secondariamente, la S.C. ha anche affermato che la circostanza che «l’autorità fiscale francese, non comunicando l’errore alla ricorrente, non le aveva consentito di porre rimedio» non costituisce un fatto, «inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico», deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 1.6.Ciò premesso, la censura proposta deve ritenersi inammissibile per l’insussistenza di un fatto non esaminato dalla S.C.: il fatto dedotto dallaricorrente (mancata conoscenza della dell’errore per difetto di comunicazione da parte dell’Autorità francese) è controverso, è stato puntualmente esaminato e – con valutazione legittimamente espressa dalla Corte – è stato ritenuto non deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 1.7.In buona sostanza, Harry intende chiedere, utilizzando impropriamente lo strumento della revocazione, un riesame nel merito della valutazione compiuta dall’ordinanza impugnata, con conseguente inammissibilità della censura. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da part
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