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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19015/2026

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otempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scalise, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di l'Aquila n. 31/2020,depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dinanzi al Tribunale di Sulmona, chiedendo il pagamento della somma dieuro 29.740,83, oltre accessori e interessi, quale corrispettivo perprestazioni professionali svolte in relazione alla predisposizione e alNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026deposito, presso il Comune di Castel di Sangro, della richiesta di permessoa costruire per la realizzazione di sette fabbricati bifamiliari e di unfabbricato accessorio ubicato nel comparto n. 4 in località Pontone.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita eccependo, in viapreliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona, peresser competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sede dellasocietà, sostenendo di non aver conferito l’incarico di progettazione.Con sentenza n. 246/2015, il Tribunale di Sulmona ha rigettato l’eccezionedi incompetenza territoriale e ha condannato [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro26.220,00 oltre accessori, nonché al rimborso delle spese di lite e diconsulenza tecnica.2.

Su appello della società, la Corte distrettuale di L’Aquila, con sentenzan. 31/2020, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui era statariproposta l’eccezione di incompetenza territoriale; ha ritenuto provati ilconferimento dell’incarico professionale e lo svolgimento delle prestazioniprofessionali; ha dichiarato generica la censura con cui era stata eccepitala nullità del contratto per superamento dei limiti di competenzaprofessionale e ha confermato la quantificazione del compenso,condividendo le valutazioni del consulente tecnico.3.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l’impugnazionecontiene un’adeguata illustrazione dei fatti di causa, con indicazione deglidiritto alla sentenza senza limitarsi ad una critica su profili in fatto.Numero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/20261.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 19 e20 c.p.c., e degli artt. 1182 e 1327 c.c..La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenutoinsussistente l’interesse dell’appellante alla decisione sulla competenza,sul presupposto che l’eventuale accoglimento del motivo non avrebbecomportato la rimessione della causa al primo giudice; sostiene che ilcredito per compensi professionali, avendo natura illiquida, doveva essereadempiuto nel domicilio del debitore, con conseguente incompetenza delgiudice adito.1.1.

Il motivo è infondato per le ragioni che seguono, dovendo correggersila motivazione della sentenza, che, per il resto, è conforme a diritto.Sussisteva l’interesse dell’appellante a riproporre la questione dicompetenza: qualora il giudice adito in primo grado abbia erroneamentedichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudicedell'appello, nel ravvisare l'incompetenza, deve dichiararla ed indicare ilgiudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà,se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in caso di erroneoradicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudiceprevisto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, per non incorrerenella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, purnon essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativaordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa edeciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per ilprimo grado e sussista apposita istanza per la decisione della controversia,(Cass. 22958/2010; Cass. 26462/2020; Cass. 13439/2020).Ciò posto, il ricorso contesta principalmente la liquidità del credito e lacompetenza del foro del luogo di pagamento, non censurando la pronuncia– se non che in modo del tutto generico, negando la stessa conclusionedel contratto di incarico, accertata in fatto dal giudice di merito – nellaparte in cui ha ritenuto competente il giudice adito in base al luogo diNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026conclusione e di esecuzione del contratto, evidenziando che la prestazionedoveva essere espletata presso lo studio del professionista o comunquenel Comune ricadente nel circondario presso cui dovevano esseredepositati gli elaborati.Essendo detti fori ex art. 20 c.p.c. concorrenti sia reciprocamente siarispetto al foro generale delle persone (Cass.10422/1992), il creditorepoteva incardinare il giudizio dinanzi al giudice competente in base aciascuno degli indicati criteri di collegamento; ed è quindi irrilevantestabilire se il credito fosse illiquido e se il pagamento dovesse avvenire aldomicilio del debitore.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.La società lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto provato ilconferimento dell’incarico sulla base di elementi meramente indiziari,senza accertare la conclusione di un accordo negoziale idoneo a vincolarela società al pagamento di un ulteriore compenso rispetto a quello giàoggetto di distinta pattuizione.

Deduce, in particolare, che l’unico incaricoera stato conferito in data 28 settembre 2007, in forza del quale CarusoCarlo aveva già agito in via monitoria per il conseguimento del compenso,ed aveva ad oggetto esclusivamente la redazione del piano di lottizzazionedel comparto.2.1.

Il motivo è infondato.La Corte di merito ha valorizzato una pluralità di elementi indiziari gravi econvergenti, costituiti dall’esistenza di un pregresso accordo perprestazioni professionali concernenti la lottizzazione dei suoli sui qualidovevano essere realizzate le opere progettate, le missive del Comuneindirizzate alle parti riguardanti le pratiche edilizie, l’espletamento delleprestazioni, elementi che, congiuntamente valutati rendevano plausibileche il tecnico avesse agito su incarico, oltre che nell’interesse, dellasocietà, non apparendo violato l’art. 2729 c.c..Numero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026Compete al giudice di merito stabilire non solo se risulti utile per ladecisione l’utilizzo delle presunzioni semplici, ma anche individuare i fattida porre a fondamento del processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, restando escluso che lacensura possa risolversi – come nel caso in esame - nella sola proposta diuna diversa soluzione o di una diversa valutazione delle prove (Cass.15737/2003; Cass. 5279/2020; Cass. 22366/2021).Come detto, gli elementi indiziari valorizzati dal giudice appaiono munitidei requisiti di gravità, precisione e concordanza.La pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’onere dellaprova, ma sulla congiunta valutazione di tutti gli elementi acquisiti inistruttoria e sulla prova presuntiva, sicché non è ravvisabile neppure laviolazione dell’art. 2697 c.c., che si configura solo ove il giudice abbiaposto l’onere della prova a carico di una parte che non ne era gravata inbase alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni(Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018) non quando, sulla base delmateriale istruttorio, abbia ritenuto indimostrato il diritto in contestazionenell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanzeprocessuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).3.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1418c.c., 16, lettera M) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, 2 della legge 5novembre 1971, n. 1086, 2697 c.c., e l’omesso esame di fatto decisivo.La ricorrente denuncia che l’incarico aveva ad oggetto la progettazione disette fabbricati bifamiliari e di un fabbricato accessorio, insistenti in zonasismica, con opere comportanti l’impiego di strutture in cemento armato.Sostiene che il giudice distrettuale abbia escluso la nullità dell’incarico,avendo ritenuto generiche le censure formulate in appello, senzaesaminare il contenuto delle prestazioni dedotte e senza verificare sel’attività progettuale avesse riguardato opere strutturali eccedenti i limitiNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026di competenza fissati dalla normativa vigente ratione temporis in base aglielementi tecnici emergenti dagli atti.Si denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 1418 c.c., assumendo che lanullità del contratto per illiceità dell’oggetto, ove derivante dalsuperamento dei limiti di competenza professionale, è rilevabile d’ufficio enon richiede una specifica domanda di parte, non occorrendo unamaggiore specificità delle allegazioni difensive.3.1.

Il motivo è fondato.Premesso che il Tribunale si era limitato ad accogliere la domanda dipagamento senza adottare alcuna statuizione esplicita sulla validità delcontratto, la pronuncia impugnata deve ritenersi contrariaall’insegnamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che ilgiudice di appello è sempre tenuto a rilevare una questione di nullitàcontrattuale anche in assenza di specifica eccezione, essendoautomaticamente investito della questione ove oggetto della domandapresupponga la validità del titolo su cui essa si fonda (Cass., SU, n.26242/2014), anche se la causa sia stata decisa dal giudice di primogrado senza che questi abbia prospettato ed esaminato la questione, o sele parti non ne abbiano discusso, trattandosi di questione afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..In mancanza, la sentenza è censurabile per violazione dell’art. 1418 c.c.laddove dispone che la nullità è oggetto di rilievo officioso (Cass. n.12259/2019; Cass. n. 25298/2020; Cass. n. 31517/2024), non avendorilievo che il motivo di gravame non fosse rispettoso dei requisiti prescrittidall’art. 342 c.p.c..La Corte rileva che, per giunta, l’appello era specifico sul punto, poichédenunciava che il geometra aveva svolto un’attività professionale che gliera preclusa, avendo il resistente progettato sette palazzine ad usoabitativo in cemento armato ed un locale accessorio, rientranti nellaNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ai sensi delR.D. 2229/1939, norma imperativa la cui violazione rendeva inesigibile ilcompenso poiché ricadente nel divieto di legge in base alla data delleprestazioni, svolte prima del 2010 (cfr. atto di appello, pag. 10).Di tale limite l’impugnata sentenza non ha tenuto conto, essendosi limitataa rilevare la genericità della censura senza compiere alcun accertamentospecifico sul punto.4.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e della tabella HA della legge n. 144/1949,censurando la sentenza per avere confermato la liquidazione delcompenso professionale operata dal consulente tecnico d’ufficio,sostenendo che la Corte di appello avrebbe aderito in modo acritico alleconclusioni del CTU, senza operare alcun vaglio critico e senzapronunciarsi sui rilievi sollevati dalla committente.4.1.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice di rinvio riesaminare lavalidità dell’incarico professionale e la stessa spettanza del compenso.5.

In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso con assorbimento delquarto, mentre sono respinti il primo e il secondo motivo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, laquale tornerà ad esaminare il merito dell’appello sul punto suindicato,Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione.

P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione personale, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio di cassazione.Numero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scalise, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di l'Aquila n. 31/2020,depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dinanzi al Tribunale di Sulmona, chiedendo il pagamento della somma dieuro 29.740,83, oltre accessori e interessi, quale corrispettivo perprestazioni professionali svolte in relazione alla predisposizione e alNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026deposito, presso il Comune di Castel di Sangro, della richiesta di permessoa costruire per la realizzazione di sette fabbricati bifamiliari e di unfabbricato accessorio ubicato nel comparto n. 4 in località Pontone.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita eccependo, in viapreliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona, peresser competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sede dellasocietà, sostenendo di non aver conferito l’incarico di progettazione.Con sentenza n. 246/2015, il Tribunale di Sulmona ha rigettato l’eccezionedi incompetenza territoriale e ha condannato [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro26.220,00 oltre accessori, nonché al rimborso delle spese di lite e diconsulenza tecnica.2. Su appello della società, la Corte distrettuale di L’Aquila, con sentenzan. 31/2020, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui era statariproposta l’eccezione di incompetenza territoriale; ha ritenuto provati ilconferimento dell’incarico professionale e lo svolgimento delle prestazioniprofessionali; ha dichiarato generica la censura con cui era stata eccepitala nullità del contratto per superamento dei limiti di competenzaprofessionale e ha confermato la quantificazione del compenso,condividendo le valutazioni del consulente tecnico.3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l’impugnazionecontiene un’adeguata illustrazione dei fatti di causa, con indicazione deglidiritto alla sentenza senza limitarsi ad una critica su profili in fatto.Numero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/20261. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 19 e20 c.p.c., e degli artt. 1182 e 1327 c.c..La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenutoinsussistente l’interesse dell’appellante alla decisione sulla competenza,sul presupposto che l’eventuale accoglimento del motivo non avrebbecomportato la rimessione della causa al primo giudice; sostiene che ilcredito per compensi professionali, avendo natura illiquida, doveva essereadempiuto nel domicilio del debitore, con conseguente incompetenza delgiudice adito.1.1. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono, dovendo correggersila motivazione della sentenza, che, per il resto, è conforme a diritto.Sussisteva l’interesse dell’appellante a riproporre la questione dicompetenza: qualora il giudice adito in primo grado abbia erroneamentedichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudicedell'appello, nel ravvisare l'incompetenza, deve dichiararla ed indicare ilgiudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà,se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in caso di erroneoradicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudiceprevisto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, per non incorrerenella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, purnon essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativaordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa edeciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per ilprimo grado e sussista apposita istanza per la decisione della controversia,(Cass. 22958/2010; Cass. 26462/2020; Cass. 13439/2020).Ciò posto, il ricorso contesta principalmente la liquidità del credito e lacompetenza del foro del luogo di pagamento, non censurando la pronuncia– se non che in modo del tutto generico, negando la stessa conclusionedel contratto di incarico, accertata in fatto dal giudice di merito – nellaparte in cui ha ritenuto competente il giudice adito in base al luogo diNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026conclusione e di esecuzione del contratto, evidenziando che la prestazionedoveva essere espletata presso lo studio del professionista o comunquenel Comune ricadente nel circondario presso cui dovevano esseredepositati gli elaborati.Essendo detti fori ex art. 20 c.p.c. concorrenti sia reciprocamente siarispetto al foro generale delle persone (Cass.10422/1992), il creditorepoteva incardinare il giudizio dinanzi al giudice competente in base aciascuno degli indicati criteri di collegamento; ed è quindi irrilevantestabilire se il credito fosse illiquido e se il pagamento dovesse avvenire aldomicilio del debitore.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.La società lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto provato ilconferimento dell’incarico sulla base di elementi meramente indiziari,senza accertare la conclusione di un accordo negoziale idoneo a vincolarela società al pagamento di un ulteriore compenso rispetto a quello giàoggetto di distinta pattuizione. Deduce, in particolare, che l’unico incaricoera stato conferito in data 28 settembre 2007, in forza del quale CarusoCarlo aveva già agito in via monitoria per il conseguimento del compenso,ed aveva ad oggetto esclusivamente la redazione del piano di lottizzazionedel comparto.2.1. Il motivo è infondato.La Corte di merito ha valorizzato una pluralità di elementi indiziari gravi econvergenti, costituiti dall’esistenza di un pregresso accordo perprestazioni professionali concernenti la lottizzazione dei suoli sui qualidovevano essere realizzate le opere progettate, le missive del Comuneindirizzate alle parti riguardanti le pratiche edilizie, l’espletamento delleprestazioni, elementi che, congiuntamente valutati rendevano plausibileche il tecnico avesse agito su incarico, oltre che nell’interesse, dellasocietà, non apparendo violato l’art. 2729 c.c..Numero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026Compete al giudice di merito stabilire non solo se risulti utile per ladecisione l’utilizzo delle presunzioni semplici, ma anche individuare i fattida porre a fondamento del processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, restando escluso che lacensura possa risolversi – come nel caso in esame - nella sola proposta diuna diversa soluzione o di una diversa valutazione delle prove (Cass.15737/2003; Cass. 5279/2020; Cass. 22366/2021).Come detto, gli elementi indiziari valorizzati dal giudice appaiono munitidei requisiti di gravità, precisione e concordanza.La pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’onere dellaprova, ma sulla congiunta valutazione di tutti gli elementi acquisiti inistruttoria e sulla prova presuntiva, sicché non è ravvisabile neppure laviolazione dell’art. 2697 c.c., che si configura solo ove il giudice abbiaposto l’onere della prova a carico di una parte che non ne era gravata inbase alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni(Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018) non quando, sulla base delmateriale istruttorio, abbia ritenuto indimostrato il diritto in contestazionenell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanzeprocessuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1418c.c., 16, lettera M) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, 2 della legge 5novembre 1971, n. 1086, 2697 c.c., e l’omesso esame di fatto decisivo.La ricorrente denuncia che l’incarico aveva ad oggetto la progettazione disette fabbricati bifamiliari e di un fabbricato accessorio, insistenti in zonasismica, con opere comportanti l’impiego di strutture in cemento armato.Sostiene che il giudice distrettuale abbia escluso la nullità dell’incarico,avendo ritenuto generiche le censure formulate in appello, senzaesaminare il contenuto delle prestazioni dedotte e senza verificare sel’attività progettuale avesse riguardato opere strutturali eccedenti i limitiNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026di competenza fissati dalla normativa vigente ratione temporis in base aglielementi tecnici emergenti dagli atti.Si denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 1418 c.c., assumendo che lanullità del contratto per illiceità dell’oggetto, ove derivante dalsuperamento dei limiti di competenza professionale, è rilevabile d’ufficio enon richiede una specifica domanda di parte, non occorrendo unamaggiore specificità delle allegazioni difensive.3.1. Il motivo è fondato.Premesso che il Tribunale si era limitato ad accogliere la domanda dipagamento senza adottare alcuna statuizione esplicita sulla validità delcontratto, la pronuncia impugnata deve ritenersi contrariaall’insegnamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che ilgiudice di appello è sempre tenuto a rilevare una questione di nullitàcontrattuale anche in assenza di specifica eccezione, essendoautomaticamente investito della questione ove oggetto della domandapresupponga la validità del titolo su cui essa si fonda (Cass., SU, n.26242/2014), anche se la causa sia stata decisa dal giudice di primogrado senza che questi abbia prospettato ed esaminato la questione, o sele parti non ne abbiano discusso, trattandosi di questione afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..In mancanza, la sentenza è censurabile per violazione dell’art. 1418 c.c.laddove dispone che la nullità è oggetto di rilievo officioso (Cass. n.12259/2019; Cass. n. 25298/2020; Cass. n. 31517/2024), non avendorilievo che il motivo di gravame non fosse rispettoso dei requisiti prescrittidall’art. 342 c.p.c..La Corte rileva che, per giunta, l’appello era specifico sul punto, poichédenunciava che il geometra aveva svolto un’attività professionale che gliera preclusa, avendo il resistente progettato sette palazzine ad usoabitativo in cemento armato ed un locale accessorio, rientranti nellaNumero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ai sensi delR.D. 2229/1939, norma imperativa la cui violazione rendeva inesigibile ilcompenso poiché ricadente nel divieto di legge in base alla data delleprestazioni, svolte prima del 2010 (cfr. atto di appello, pag. 10).Di tale limite l’impugnata sentenza non ha tenuto conto, essendosi limitataa rilevare la genericità della censura senza compiere alcun accertamentospecifico sul punto.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e della tabella HA della legge n. 144/1949,censurando la sentenza per avere confermato la liquidazione delcompenso professionale operata dal consulente tecnico d’ufficio,sostenendo che la Corte di appello avrebbe aderito in modo acritico alleconclusioni del CTU, senza operare alcun vaglio critico e senzapronunciarsi sui rilievi sollevati dalla committente.4.1. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice di rinvio riesaminare lavalidità dell’incarico professionale e la stessa spettanza del compenso.5. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso con assorbimento delquarto, mentre sono respinti il primo e il secondo motivo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, laquale tornerà ad esaminare il merito dell’appello sul punto suindicato,Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo edichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione personale, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio di cassazione.Numero registro generale 25601/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 19015/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris