CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1990
Cassazione n. 13790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 15 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 29 giugno 2015, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato di un'automobile in sosta, fatto commesso il 2 settembre 2009, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: assume che la sentenza sarebbe manifestamente illogica, che sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen., che mancherebbero le prove della penale responsabilità e, comunque, che dopo tanto tempo dagli accadimenti l'imputato è una persona diversa e risulterebbe vanificata la funzione rieducativa della sanzione, di rilievo costituzionale. 3. Il ricorso è manifestamente infondato poiché è strutturato in maniera vistosamente aspecifica, non confrontandosi con il testo del provvedimento impugnato. Il ricorrente trascura, inoltre, che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore ( [OSCURATO:PERSONA] le\C r/-\\ er-i ti—______ [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ss [OSCURATO:PERSONA]