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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11292/2026

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calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 83ricorrentecontroCASSA [OSCURATO:PERSONA] DOTTORICOMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 244 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 18 giugno 2024 (RG 69/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 26379/2024Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 11292/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 83ricorrentecontroCASSA [OSCURATO:PERSONA] DOTTORICOMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 244 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 18 giugno 2024 (RG 69/2024),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 26379/2024Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 11292/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -