CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 1976
Cassazione n. 05609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UQ37M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1976 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21.9.2021, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., per avere erroneamente ritenuto non applicabile l'attenuante in questione solo sulla base delle presunte intenzioni di ottenere un lucro di non lieve entità, pur riconoscendo l'effettiva tenuità del lucro percepito dall'imputato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv. 277186 - 01). Nel caso in disamina la Corte romana, rilevato trattarsi di venticinque dosi di droga pesante, ha logicamente valutato non lieve il valore economico della stessa, superiore ai mille euro, e quindi non ridotto il grado di offensività e il disvalore sociale della fattispecie. 5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor