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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12112/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo per il reato di lesioni gravissime, è del tutto generico ed astrattizzante, non specificando quali positivi indicatori, asseritamente ignorati, avrebbero determinato un esito più favorevole per il ricorrente; la sentenza impugnata, per contro, nel rideterminare in melius la pena all'esito dell'esclusione di un'aggravante, ha dato atto analiticamente degli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., giustificando la sanzione come in concreto commisurata; (v., in particolare, pagg. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo per il reato di lesioni gravissime, è del tutto generico ed astrattizzante, non specificando quali positivi indicatori, asseritamente ignorati, avrebbero determinato un esito più favorevole per il ricorrente; la sentenza impugnata, per contro, nel rideterminare in melius la pena all'esito dell'esclusione di un'aggravante, ha dato atto analiticamente degli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., giustificando la sanzione come in concreto commisurata; (v., in particolare, pagg. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris