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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 24353/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 31.280,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del ricorrente, indagato per i reati di .ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo".

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che non spiegherebbe "le ragioni per le quali, a fronte di una puntuale ricostruzione documentale delle somme in possesso del ricorrente, le stesse debbono essere sottoposte a cautela reale" (fg. 4 del ricorso).

In particolare, le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nel caso in esame, il ricorrente deduce argomenti i quali, anche testualmente, tendono a censurare la motivazione del provvedimento impugnato e che, per questo, non sono proponibili in questa sede.

Infatti, solo la motivazione meramente apparente può assumere le forme della violazione di legge deducibile; ma, nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, tenendo. in considerazione, da. una parte, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ruolo di "custode" del danaro della cosca 'ndranghetista "Mannolo" (proveniente dalle attività estorsive poste in essere) assegnato al ricorrente e ad altri soggetti; dall'altro, dall'effettivo ritrovamento nella disponibilità dell'indagato di danaro contante, valutando anche l'irrilevanza del dato in ordine alla differenza quantitativa del danaro tra quanto indicato dal collaborante e quanto ritrovato, giustificata dalla esigenza dei referenti mafiosi di modificare continuamente i luoghi di occultamento del bene per renderli più efficaci, secondo quanto indicato in un dialogo citato nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale, a fronte di questo quadro indiziario, ben rappresentato, non ha ritenuto plausibili le giustificazioni circa la lecita provenienza delle somme offerte dal ricorrente ed attinenti al merito del giudizio proprio in forza della rilevanza degli elementi di accusa a suo carico e della genericità del ricorso sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 31.280,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del ricorrente, indagato per i reati di .ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che non spiegherebbe "le ragioni per le quali, a fronte di una puntuale ricostruzione documentale delle somme in possesso del ricorrente, le stesse debbono essere sottoposte a cautela reale" (fg. 4 del ricorso). In particolare, le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame, il ricorrente deduce argomenti i quali, anche testualmente, tendono a censurare la motivazione del provvedimento impugnato e che, per questo, non sono proponibili in questa sede. Infatti, solo la motivazione meramente apparente può assumere le forme della violazione di legge deducibile; ma, nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, tenendo. in considerazione, da. una parte, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ruolo di "custode" del danaro della cosca 'ndranghetista "Mannolo" (proveniente dalle attività estorsive poste in essere) assegnato al ricorrente e ad altri soggetti; dall'altro, dall'effettivo ritrovamento nella disponibilità dell'indagato di danaro contante, valutando anche l'irrilevanza del dato in ordine alla differenza quantitativa del danaro tra quanto indicato dal collaborante e quanto ritrovato, giustificata dalla esigenza dei referenti mafiosi di modificare continuamente i luoghi di occultamento del bene per renderli più efficaci, secondo quanto indicato in un dialogo citato nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, a fronte di questo quadro indiziario, ben rappresentato, non ha ritenuto plausibili le giustificazioni circa la lecita provenienza delle somme offerte dal ricorrente ed attinenti al merito del giudizio proprio in forza della rilevanza degli elementi di accusa a suo carico e della genericità del ricorso sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 24353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris