Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:429
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑226/07
[OSCURATO:PERSONA]/Bonn GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Art. 14, n. 1, lett. a) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale — Effetto diretto dell’esenzione»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Direttiva
2003/96
[Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 14, n. 1, lett. a)]
L’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità, là dove prevede l’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla
tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi
ai giudici nazionali – per quanto riguarda il periodo durante il quale lo Stato membro interessato aveva omesso di trasporre
tale direttiva nell’ordinamento nazionale entro il termine impartito – nell’ambito di una controversia tra il detto singolo
e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione
e, pertanto, di ottenere il rimborso di un’imposta contraria a quest’ultima.
Infatti, l’obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla detta direttiva i prodotti energetici destinati alla produzione
di elettricità è sufficientemente preciso e incondizionato da conferire ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi al giudice
nazionale al fine di opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con esso. Il fatto che l’art. 14, n. 1, riservi agli
[OSCURATO:PERSONA] membri, mediante una formula introduttiva, un margine di discrezionalità in merito alle condizioni al fine di garantire
un’agevole e corretta applicazione dell’esenzione non è atto a rimettere in discussione il carattere incondizionato del menzionato
obbligo di esenzione.
Tale conclusione non viene inficiata dal fatto che, in forza dell’art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva
2003/96, gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano la possibilità di tassare i prodotti in parola per motivi di politica ambientale, dato che
tale limitazione alla regola dell’esenzione ha un carattere meramente eventuale e uno Stato membro che non si sia avvalso
di tale facoltà non può far valere la propria omissione per negare ad un contribuente il beneficio di un’esenzione che questi
può legittimamente reclamare in forza della direttiva 2003/96.
(v. punti 31-33, 39 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 luglio 2008 (
*
)
«Direttiva 2003/96/CE – Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Art. 14, n. 1, lett. a) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale – Effetto diretto dell’esenzione»
Nel procedimento C‑226/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisione 27 aprile 2007, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2007, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Bonn GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka, A. Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA]/Bonn GmbH, dagli avv.ti D. Schiebold e A. Richter, Rechtsanwälte;
– per lo [OSCURATO:PERSONA], dal sig. O. Meyer, Oberregierungsrat, e dal sig. K. Deutschmann, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio
27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(GU L 283, pag. 51).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]/Bonn GmbH e lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio
doganale centrale di Colonia) avente ad oggetto il rifiuto da parte di quest’ultimo di rimborsare l’imposta versata dalla
prima, per l’anno 2004, sul gasolio utilizzato per produrre elettricità.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
I ‘considerando’ dal primo al sesto della direttiva 2003/96 sono formulati come segue:
«(1) Il campo d’applicazione della direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise
sugli oli minerali [(GU L 316, pag. 12), nel testo di cui alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365,
pag. 46)] e della direttiva 92/82/CEE del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali
[(GU L 316, pag. 19), nel testo di cui alla direttiva 94/74], è limitato agli oli minerali.
(2) L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli
oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che
siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità,
il gas naturale e il carbone.
(4) L’esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia applicati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbe
essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
(5) La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i
livelli nazionali di tassazione.
(6) Conformemente all’articolo 6 del trattato [CE], le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell’attuazione di altre politiche comunitarie».
4
L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tassino i prodotti energetici e l’elettricità conformemente
a tale direttiva.
5
L’art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva, in combinato disposto con il n. 5 dello stesso articolo, prevede che, ai
fini della stessa, per «prodotti energetici» s’intendono i prodotti «di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715», come
elencati nel regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), cioè,
tra l’altro, il gasolio, che è compreso nella voce 2710 della detta nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»).
6
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2003/96, «[i] livelli di tassazione applicati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai prodotti energetici
e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente
direttiva».
7
Gli artt. 7-10 della direttiva 2003/96 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i livelli minimi di tassazione da applicare
ai carburanti e ai combustibili nonché all’elettricità sono fissati in conformità dell’allegato I della stessa direttiva.
8
Ai sensi dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96:
«1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio 25 febbraio 1992, relativa al regime
generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nel testo
di cui alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2000, 2000/47/CE (GU L 193, pag. 73)] relative alle esenzioni di cui godono
i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole
e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:
a) i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità
di produrre l’elettricità stessa. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica
ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l’imposta su detti
prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull’elettricità stabilito all’articolo 10».
9
L’art. 21, n. 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 dispone quanto segue:
«Un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l’articolo 14, paragrafo 1, lettera
b), gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati
per la produzione di tale elettricità».
10
L’art. 28, nn. 1‑3, della direttiva 2003/96 così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e all’articolo
18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri dal 1° gennaio 2003.
3. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA]
membri».
11
Ai sensi dell’art. 30 della detta direttiva:
«Nonostante l’articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003».
La normativa nazionale
12
La legge relativa all’imposta sugli oli minerali (Mineralölsteuergesetz) 21 dicembre 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 2185; in prosieguo:
la «legge relativa all’imposta sugli oli minerali»), nella versione in vigore all’epoca dei fatti controversi, prevedeva,
in particolare, le seguenti disposizioni:
«Art. 1 – Definizioni
1) Gli oli minerali sono assoggettati, nel territorio fiscale, all’imposta sugli oli minerali (…)
2) Ai sensi della presente legge, per oli minerali si intendono:
(…)
4. i prodotti di cui alla voce 2710 della [NC],
Art. 2 – Aliquote ordinarie, definizioni.
1) L’imposta corrisponde
(…)
4. per 1 000 litri di gasolio di cui alla sottovoce 2710 00 69 della [NC]
a) con un contenuto di zolfo superiore a 10 mg/kg, a EUR 485,70,
b) con un contenuto massimo di zolfo di 10 mg/kg, a EUR 470,40 (…)».
13
La legge relativa all’imposta sull’elettricità (Stromsteuergesetz) 24 marzo 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 378), nella versione
in vigore all’epoca dei fatti controversi, prevedeva al suo art. 9, n. 1, punto 3, che, nel rispetto di talune specifiche
condizioni, l’elettricità prodotta in impianti aventi una potenza elettrica nominale massima pari a due megawatt non venisse
assoggettata a tale imposta.
14
La legge relativa all’imposta sull’energia (Energiesteuergesetz) 15 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1534; in prosieguo: la
«legge relativa all’imposta sull’energia»), entrata in vigore il 1° agosto 2006, ha abrogato a decorrere da tale data la legge
relativa all’imposta sugli oli minerali con riferimento esplicito alla direttiva 2003/96. Essa prevede, in particolare, le
seguenti disposizioni:
«Art. 1 – Territorio fiscale, prodotti energetici
1) I prodotti energetici sono assoggettati, nel territorio fiscale, all’imposta sull’energia (…).
2) Ai sensi della presente legge, per prodotti energetici si intendono:
(…)
2. i prodotti di cui alle voci (…) da 2704 a 2715 della [NC]
(…)
Art. 2 – Aliquote dell’imposta
1) L’imposta corrisponde
(…)
4. per 1 000 litri di gasolio di cui alle sottovoci da 2710 19 41 a 2710 19 49 della [NC]
a) con un contenuto di zolfo superiore a 10 mg/kg, a EUR 485,70,
b) con un contenuto massimo di zolfo di 10 mg/kg, a EUR 470,40
(…)
3) In deroga ai nn. 1 e 2, l’imposta corrisponde
1. per 1 000 litri di gasolio di cui alle sottovoci da 2710 19 41 a 2710 19 49 della [NC] correttamente identificato
a) con un contenuto di zolfo superiore a 50 mg/kg,
fino al 31 dicembre 2008, a EUR 61,35,
a decorrere dal 1° gennaio 2009, a EUR 76,35,
b) con un contenuto massimo di zolfo di 50 mg/kg, a EUR 61,35,
(…)
qualora siano utilizzati come combustibile per riscaldamento o per l’alimentazione di turbine a gas e di motori a combustione
in impianti che beneficiano di un regime preferenziale ai sensi degli artt. 3 e 3a, ovvero siano destinati a tali usi (…)
Art. 3 – Impianti che beneficiano di un regime preferenziale
1) Gli impianti che beneficiano di un regime preferenziale sono gli impianti fissi
1. in cui l’energia meccanica serve esclusivamente per produrre energia elettrica
(…)
Art. 53 – Esenzione fiscale per la produzione di elettricità e la produzione combinata di energia e di calore
1) Su istanza, fatto salvo il n. 2, viene concessa un’esenzione fiscale per i prodotti energetici per i quali si fornisce la
prova (…) dell’avvenuta tassazione e che sono stati utilizzati
1. per la produzione di energia elettrica in impianti fissi
(…)
Qualora, nel caso della prima frase, punto 1, l’energia meccanica prodotta nell’impianto serva, oltre alla produzione di elettricità,
anche ad altri scopi, viene accordata un’esenzione fiscale solo per la quota di prodotti energetici destinata alla produzione
di elettricità.
2) Il n. 1, prima frase, punto 1, si applica soltanto agli impianti con una potenza elettrica nominale superiore a due megawatt.
3) Ha diritto all’esenzione chi ha utilizzato i prodotti energetici».
Causa principale e questione pregiudiziale
15
La ricorrente nella causa principale gestisce l’aeroporto di Colonia/Bonn (Germania). Per l’alimentazione elettrica di bordo
degli aerei essa ricorre a generatori di terra. Nell’anno civile 2004 ha utilizzato 585 642 litri di gasolio tassato per la
produzione di tale energia elettrica.
16
Il 30 dicembre 2005 la detta ricorrente ha chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] il rimborso di tale imposta fondando la sua istanza
sull’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96.
17
Il 18 gennaio 2006 tale istanza è stata respinta con la motivazione che, da un lato, la legge relativa all’imposta sugli oli
minerali non prevederebbe il rimborso dell’imposta in caso di utilizzazione di gasolio tassato per la produzione di energia
elettrica e, dall’altro, l’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96 non avrebbe effetto diretto.
18
Dopo aver concluso il procedimento amministrativo senza successo, la ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
19
Nella decisione di rinvio, tale giudice rileva che, nella sentenza 10 giugno 1999, causa C‑346/97, Braathens (Racc. pag. I‑3419,
punti 29‑31), la Corte ha riconosciuto effetto diretto all’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81. Ebbene, la formulazione
del paragrafo introduttivo del detto art. 8, n. 1, corrisponderebbe a quella del paragrafo introduttivo dell’art. 14, n. 1,
della direttiva 2003/96. Inoltre, l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 istituirebbe, come l’art. 14, n. 1, lett. a),
prima frase, della direttiva 2003/96, un obbligo di esenzione chiaro e preciso.
20
Il detto giudice tuttavia si chiede se il carattere incondizionato e preciso del summenzionato art. 14, n. 1, lett. a), venga
rimesso in discussione dal fatto che, ai sensi della seconda frase di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono tassare
i prodotti energetici «per motivi di politica ambientale». A tale proposito il giudice a quo osserva che, benché tali motivi,
che certo non vengono definiti dalla direttiva 2003/96, sembrino conferire al legislatore nazionale un potere discrezionale
quanto alla scelta dei prodotti energetici che esso deciderà di tassare o meno, rimane comunque possibile verificare se lo
stesso legislatore abbia esercitato o meno la competenza così attribuitagli dal detto art. 14, n. 1, lett. a). Orbene, dagli
atti legislativi che hanno successivamente modificato la legge relativa all’imposta sugli oli minerali o dai relativi lavori
preparatori non emergono elementi atti a far ritenere che il legislatore nazionale abbia inteso mantenere per motivi di politica
ambientale la tassazione del gasolio utilizzato per la produzione d’elettricità. Il legislatore nazionale sarebbe quindi semplicemente
rimasto inerte al riguardo e non avrebbe recepito entro il termine prescritto il disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), della
direttiva 2003/96, la cui trasposizione avrebbe avuto luogo soltanto al momento dell’adozione della legge relativa all’imposta
sull’energia, entrata in vigore il 1° agosto 2006.
21
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 14, n. 1, lett. a), della [direttiva 2003/96] debba essere interpretato nel senso che un’impresa che ha utilizzato
gasolio tassato compreso nella voce 2710 della [NC] per la produzione di elettricità e che ha presentato una domanda di rimborso
dell’imposta possa far valere direttamente questa disposizione».
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96, là dove prevede l’esenzione
dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, abbia effetto
diretto e di conseguenza possa essere invocato da un singolo dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di una controversia,
come quella di cui alla causa principale, fra tale singolo e le autorità doganali nazionali, al fine di evitare l’applicazione
di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione.
23
Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono,
dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai
giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nell’ordinamento
nazionale sia che l’abbia recepita in modo non corretto (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90
e C‑9/90, Francovich e a., Racc. pag. I‑5357, punto 11; 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I‑6325,
punto 25, e 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 103).
24
È pacifico che, all’epoca dei fatti controversi, vale a dire dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 28, n. 1, della
direttiva 2003/96 per la trasposizione della stessa, ossia il 31 dicembre 2003, la Repubblica federale di Germania non aveva
adottato provvedimenti nazionali specifici volti a recepire tale direttiva nell’ordinamento tedesco. Siffatti provvedimenti
sono stati adottati solamente in un momento successivo, con la legge relativa all’imposta sull’energia, entrata in vigore
il 1° agosto 2006.
25
È del pari pacifico che, all’epoca dei fatti controversi, la Repubblica federale di Germania non si era avvalsa della facoltà
di cui all’art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2003/96 di introdurre, in deroga al regime di esenzione
fiscale istituito dalla prima frase di tale disposizione, un regime di tassazione «per motivi di politica ambientale» per
quanto riguarda i prodotti energetici, come il gasolio, utilizzati per la produzione di elettricità. Infatti, non è oggetto
di contestazione la circostanza che il regime di tassazione in vigore in tale Stato membro all’epoca dei fatti in causa non
fosse giustificato da motivi di questo genere, bensì che esso si limitasse a trasporre nell’ordinamento tedesco il regime
di tassazione degli oli minerali previsto anteriormente dalle direttive 92/81 e 92/82.
26
All’udienza, il governo italiano ha peraltro fatto valere che il termine di trasposizione della direttiva 2003/96 prescritto
dal suo art. 28, n. 1, non sarebbe applicabile alle disposizioni che, come l’art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della
detta direttiva, attribuiscono una possibilità di scelta agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
27
Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto. Infatti l’art. 28, n. 1, della direttiva 2003/96 prevede, con una formulazione
priva di qualsiasi ambiguità, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi alla detta
direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2003, senza fare alcuna distinzione tra le disposizioni di quest’ultima. Inoltre,
e in ogni caso, è pacifico che la legge relativa all’imposta sull’energia, entrata in vigore il 1° agosto 2006 e diretta a
recepire le disposizioni della direttiva 2003/96 nell’ordinamento tedesco, non ha esercitato la facoltà di cui all’art. 14,
n. 1, lett. a), seconda frase, della detta direttiva e pertanto il problema relativo alla durata del termine imposto agli
[OSCURATO:PERSONA] membri per trasporre quest’ultima disposizione non può avere conseguenze sulla soluzione da fornire al giudice del rinvio.
28
In tale contesto occorre verificare se, come sostengono la ricorrente nella causa principale e la Commissione, l’art. 14,
n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96 dal punto di vista del suo contenuto sia, da un lato, sufficientemente preciso e,
dall’altro, incondizionato da poter essere fatto valere direttamente da un singolo nei confronti delle autorità dello Stato
membro in causa, con riferimento al periodo durante il quale quest’ultimo, dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 28,
n. 1, della detta direttiva, aveva omesso di trasporre tale direttiva nell’ordinamento nazionale.
29
Quanto alla prima condizione, si deve osservare che l’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96, là dove impone agli
[OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di non assoggettare alla tassazione prevista dalla detta direttiva i prodotti energetici utilizzati
per la produzione di elettricità, è sufficientemente preciso in quanto determina con chiarezza i prodotti che beneficiano
dell’esenzione (v., per analogia, sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punto 27, e Braathens, cit.,
punto 31).
30
Quanto alla seconda condizione, dalla giurisprudenza emerge che la circostanza che una disposizione di una direttiva offra
agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di scegliere non esclude necessariamente che si possa determinare con precisione sufficiente,
sulla base delle sole disposizioni della direttiva, il contenuto dei diritti così attribuiti ai singoli (v., in tal senso,
sentenze Francovich e a., cit., punto 17, e 4 dicembre 1997, cause riunite da C‑253/96 a C‑258/96, Kampelmann e a., Racc. pag. I‑6907,
punto 39).
31
Risulta da giurisprudenza costante che il carattere incondizionato di un obbligo di esenzione fiscale non può affatto essere
messo in discussione dal margine di discrezionalità riservato agli [OSCURATO:PERSONA] membri da una formula introduttiva, come quella che
figura all’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/96, secondo cui i detti [OSCURATO:PERSONA] accordano l’esenzione «alle condizioni da essi
stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi».
Infatti, uno Stato membro non può opporre ad un contribuente, in grado di provare che la propria situazione fiscale rientra
effettivamente in una delle categorie di esenzione definite da una direttiva, la mancata adozione delle disposizioni destinate,
per l’appunto, ad agevolare l’applicazione di questa stessa esenzione (v., per analogia, sentenze citate Becker, punto 33;
Braathens, punto 31; 10 settembre 2002, causa C‑141/00, Kügler, Racc. pag. I‑6833, punto 52; 6 novembre 2003, causa C‑45/01,
Dornier, Racc. pag. I‑12911, punto 79, e 17 febbraio 2005, cause riunite C‑453/02 e C‑462/02, Linneweber e Akritidis, Racc. pag. I‑1131,
punto 34).
32
Contrariamente a quanto sostengono la convenuta nella causa principale e il governo italiano, tale conclusione non viene inficiata
dal fatto che, in forza dell’art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2003/96, gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano la
possibilità di tassare i prodotti in parola per motivi di politica ambientale. Infatti, tale limitazione alla regola dell’esenzione
ha un carattere meramente eventuale e uno Stato membro che non si sia avvalso di tale facoltà non può far valere la propria
omissione per negare ad un contribuente il beneficio di un’esenzione che questi può legittimamente reclamare in forza della
direttiva 2003/96 (v., per analogia, sentenze citate, Kügler, punti 59 e 60, e Linneweber e Akritidis, punto 35).
33
Ne consegue che l’obbligo di cui all’art. 14, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2003/96 di esentare dalla tassazione
prevista dalla detta direttiva i prodotti energetici destinati alla produzione di elettricità è sufficientemente preciso e
incondizionato da conferire ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi al giudice nazionale al fine di opporsi ad una normativa
nazionale incompatibile con esso.
34
Secondo una giurisprudenza consolidata, il diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in violazione
di norme del diritto comunitario costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni
comunitarie nell’interpretazione datane dalla Corte (v., in particolare, sentenze 9 febbraio 1999, causa C‑343/96, Dilexport,
Racc. pag. I‑579, punto 23; 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I‑1727, punto
84, e Marks & Spencer, cit., punto 30).
35
Inoltre, occorre rilevare che, all’udienza, le parti della causa principale hanno chiarito, su richiesta della Corte, che
l’elettricità prodotta dalla ricorrente nella causa principale all’epoca dei fatti controversi rientrava nell’ambito di applicazione
dell’art. 9, n. 1, punto 3, della legge 24 marzo 1999 relativa all’imposta sull’elettricità, nella versione allora in vigore,
il quale prevedeva, in sostanza, l’esenzione fiscale per l’elettricità prodotta da soggetti i cui impianti non superassero
una determinata soglia di potenza elettrica nominale.
36
Alla luce di tali indicazioni, nel corso della stessa udienza, la Commissione e la convenuta nella causa principale hanno
quindi sostenuto che sarebbe incompatibile con la direttiva 2003/96 che i prodotti energetici utilizzati dalla ricorrente
nella causa principale per la produzione di elettricità beneficiassero dell’esenzione fiscale, avendone già beneficiato la
stessa elettricità prodotta. Infatti, è vero che l’art. 21, n. 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 dispone che, nonostante
l’art. 14, n. 1, lett. a), di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare l’energia elettrica prodotta dai piccoli produttori
di elettricità, ma solo alla condizione esplicita che tassino i prodotti energetici utilizzati a tal fine. A questo proposito,
però, la ricorrente nella causa principale fa valere che la normativa che ha recepito la direttiva nel 2006 ha per l’appunto
introdotto una specifica aliquota d’imposta, la quale è notevolmente inferiore all’aliquota ordinaria in vigore all’epoca
dei fatti controversi.
37
A questo riguardo si deve constatare che, con la sua questione, il giudice del rinvio si è limitato a chiedere alla Corte
l’interpretazione dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96 e che i summenzionati elementi di fatto e di diritto,
esposti e discussi per la prima volta nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, non figurano né nell’ordinanza di rinvio
né nelle osservazioni scritte depositate dagli interessati. Peraltro, le parti nella causa principale hanno confermato, su
richiesta della Corte, che tale aspetto della controversia non è stato mai affrontato nel corso del dibattimento della causa
principale.
38
Ciò premesso, in assenza di informazioni più precise e dettagliate su questo punto, la Corte ritiene che non emerga con sufficiente
evidenza dal fascicolo in esame che i vari elementi di cui sopra possano essere pertinenti ai fini della soluzione della controversia
principale e, pertanto, utili al giudice del rinvio, il quale, assumendo su di sé la responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, è nella posizione migliore per valutare la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte riguardo alle
specificità della causa di cui è investito.
39
Occorre pertanto risolvere la questione posta dichiarando che l’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96, là dove
prevede l’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale
direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali – per
quanto riguarda il periodo durante il quale lo Stato membro interessato aveva omesso di trasporre tale direttiva nell’ordinamento
nazionale entro il termine impartito – nell’ambito di una controversia, come quella della causa principale, tra il detto singolo
e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione
e, pertanto, di ottenere il rimborso di un’imposta contraria a quest’ultima.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, là dove prevede l’esenzione dei prodotti energetici utilizzati
per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere
fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali – per quanto riguarda il periodo durante il quale lo Stato membro
interessato aveva omesso di trasporre tale direttiva nell’ordinamento nazionale entro il termine impartito – nell’ambito di
una controversia, come quella della causa principale, tra il detto singolo e le autorità doganali di tale Stato al fine di
evitare l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e, pertanto, di ottenere il rimborso
di un’imposta contraria a quest’ultima.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.