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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 33286/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso la memoria di replica depositata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni aggravate (capo B).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale eluso il tema prospettato con l'atto di appello in relazione alla configurabilità del delitto di lesioni di cui al capo B), alla luce: a) dell'insignificante entità delle lesioni, prive di qualunque incidenza funzionale, b) della mancanza di nesso causale tra condotta dell'imputato e lesioni e c) dell'evidente assenza di volontà del Masella, impegnato solo a tentare di fuggire, di attentare all'incolumità fisica del militare.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con istanza datata 28 giugno 2023 il difensore del ricorrente, premesso di avere ricevuto comunicazione della requisitoria scritta del P.G., ha dedotto di non avere ricevuto alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 14 luglio 2023, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Con successiva memoria di replica, il medesimo difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. All'udienza del 14 luglio 2023 si è svolta la trattazione orale del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Premesso che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione è stato comunicato alla casella p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] (ossia esattamente alla casella del difensore che ha sottoscritto il ricorso), si osserva: a) che non è discutibile l'obiettiva esistenza delle lesioni, alla luce della ferita provocata alla mano dell'operante e giudicata guaribile, secondo il referto in atti, in quattro giorni; b) che, in effetti, le critiche del ricorso sul punto sono assertive, quanto alla incidenza funzionale delle lesioni, limitandosi per il resto ad un generale richiamo alla condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930 - 0); b) che le modalità della condotta sono appunto descritte dalla sentenza impugnata nella colluttazione ingaggiata dall'imputato nel suo tentativo di fuga, laddove il motivo che ha provocato il comportamento o, se si preferisce, la finalità ultima perseguita è del tutto irrilevante; c) che il delitto di lesioni volontarie richiede invero il dolo generico, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, mentre non occorre, al contrario, che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive (Sez. 5, n. 17985 del 09/01/2009, Presicci, Rv. 243973 - 01).

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso la memoria di replica depositata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e lesioni aggravate (capo B). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale eluso il tema prospettato con l'atto di appello in relazione alla configurabilità del delitto di lesioni di cui al capo B), alla luce: a) dell'insignificante entità delle lesioni, prive di qualunque incidenza funzionale, b) della mancanza di nesso causale tra condotta dell'imputato e lesioni e c) dell'evidente assenza di volontà del Masella, impegnato solo a tentare di fuggire, di attentare all'incolumità fisica del militare. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con istanza datata 28 giugno 2023 il difensore del ricorrente, premesso di avere ricevuto comunicazione della requisitoria scritta del P.G., ha dedotto di non avere ricevuto alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 14 luglio 2023, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con successiva memoria di replica, il medesimo difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. All'udienza del 14 luglio 2023 si è svolta la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Premesso che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione è stato comunicato alla casella p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] (ossia esattamente alla casella del difensore che ha sottoscritto il ricorso), si osserva: a) che non è discutibile l'obiettiva esistenza delle lesioni, alla luce della ferita provocata alla mano dell'operante e giudicata guaribile, secondo il referto in atti, in quattro giorni; b) che, in effetti, le critiche del ricorso sul punto sono assertive, quanto alla incidenza funzionale delle lesioni, limitandosi per il resto ad un generale richiamo alla condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930 - 0); b) che le modalità della condotta sono appunto descritte dalla sentenza impugnata nella colluttazione ingaggiata dall'imputato nel suo tentativo di fuga, laddove il motivo che ha provocato il comportamento o, se si preferisce, la finalità ultima perseguita è del tutto irrilevante; c) che il delitto di lesioni volontarie richiede invero il dolo generico, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, mentre non occorre, al contrario, che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive (Sez. 5, n. 17985 del 09/01/2009, Presicci, Rv. 243973 - 01). 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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