CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 19059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ESPOSITO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 17 settembre 2025 il Tribunale di Bergamodichiarava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reatodi truffa pluriaggravata loro in concorso ascritto e li condannava, ciascuno allapena di anni tre e mesi sei di reclusione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bresciachiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con ilquale deduceva il vizio di violazione di legge per essere stata applicata agliimputati, dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 640, secondocomma, cod. pen., la sola pena detentiva, laddove la citata disposizioneprevedeva la pena congiunta.3. In data 18 febbraio 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositavamemoria difensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale assumendo alriguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis e 582, comma1, cod. proc. pen., così come modificati dal d. lgs. n. 150/2022, e inconsiderazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto del ministero dellagiustizia 29/12/2023, n. 217, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degliluogo esclusivamente con modalità telematiche”, così che il deposito analogiconella cancelleria del Tribunale non risultava conforme alle modalità attualmenteprescritte e comportava l’inammissibilità dell’impugnazione, non emergendo inpen.; concludeva sul punto affermando che nel caso di specie, il timbro dideposito della Cancelleria ricevente dimostrava che il ricorso era statodepositato in modalità cartacea e con firma analogica, risultando anchesprovvisto di firma digitale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla difesadel [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, a mente del comma 1 dell’art. 10 del d. lgs. 19 marzo 2024, n.19, “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamentidi cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello puòdepositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cuicircoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Ilpersonale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui ricevel'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto,sensi del comma 2”.L’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024- decreto ministeriale che costituisce uno dei regolamenti richiamati dai commi1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - disponequanto segue:“L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali edelle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottateanche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovoregime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, neiseguenti uffici giudiziari penali:a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;b) Procura europea;c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;d) tribunale ordinario;e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento diavocazione.2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1,lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti,documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cuial libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedurapenale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 delcodice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cuiall'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche conmodalità non telematiche.3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1,lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti,documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codicedi procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestroprobatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere,altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte deisoggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice diprocedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie daparte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui allibro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste ememorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogoesclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis delcodice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:a) Ufficio del giudice di pace;b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;c) tribunale per i minorenni;d) tribunale di sorveglianza;e) corte di appello;f) procura generale presso la corte di appello;g) Corte di cassazione;h) Procura generale presso la Corte di cassazione.6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) edf) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste ememorie può avere luogo anche con modalità telematiche.7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penaliindicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esternidi atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalitàtelematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemiinformatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica dellagiustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizitelematici.8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti inmateria di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XIdel codice di procedura penale.9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronicacertificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche conmodalità non telematiche.»”.Pertanto, a mente dei commi 5, 6 e 7 su citati, fino alla data del 1 gennaio2027 è previsto un doppio binario per il deposito, fra gli altri, degli atti diimpugnazione del Procuratore Generale, che possono essere depositati sia informato cartaceo che con modalità telematiche.Deve, pertanto, ritenersi privo di pregio il rilievo difensivo contenuto nellamemoria difensiva depositata il 18 febbraio 2026 nell’interesse di GuerreraAntonio, risultando rituale, per quanto sopra esposto, il deposito, avvenutoanteriormente all’indicata data del 1 gennaio 2027, in formato cartaceo delricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale presso la Corted’Appello di Brescia.2. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato.Ed invero, gli imputati sono stati dichiarati colpevoli del delitto di truffapluriaggravata in concorso, di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod.pen.; tale ultima disposizione prevede l’applicazione congiunta della penadetentiva e della pena pecuniaria, laddove il Tribunale di Brindisi ha applicatonei confronti di entrambi gli imputati la sola pena detentiva.Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge.3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in diversa composizione fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della penapecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo indiversa composizione fisica.Così deciso in Roma il 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini