CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 07790/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LBERTO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P03 A944E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37A61 A944N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M18 M185P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C71 A944B), rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I.: 00293770376), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Sanseverino ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Mario e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. P. [OSCURATO:PERSONA], n. 63; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2693/2017 (pubblicata in data 14 novembre 2017); R.G.N.15379/’18 C.C. 15/02/2023 Appalto privato udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel novembre 2008, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed altri, quali coppie distintamente proprietarie di una villetta a schiera (in Bologna, via [OSCURATO:PERSONA]), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la società venditrice di tali immobili [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., affinché -accertata la sua responsabilità, quale costruttrice-appaltatrice, ai sensi dell’art. 1669 c.c. – venisse condannata all’eliminazione dei vizi riscontrati nelle loro villette (riguardanti le pareti perimetrali esterne, ovvero – per quanto risultante dall’espletato ATP – setolature e fessurazioni, lesioni passanti e distacco di parti dell’intonachino), o, in difetto, al risarcimento dei danni, quantificati in euro 105.111,84, per l’esecuzione delle opere di riparazione, che essi attori chiedevano di essere autorizzati ad eseguire direttamente. Si costituiva in giudizio la citata convenuta, la quale eccepiva, in primo luogo, il decorso della prescrizione decennale avuto riguardo al completamento dell’intero complesso immobiliare intervenuto nell’aprile 1997, nonché alla specifica opera contestata e relativa all’intonachino (completata nel marzo 1997); in ogni caso, eccepiva che fosse decorso il termine di prescrizione annuale dalla scoperta dei denunciati vizi, i quali, oltretutto, non avrebbero potuto essere qualificati come gravi e, quindi, tali da rientrare nell’ambito di applicabilità dell’art. 1669 c.c. All’esito dell’esperita istruzione probatoria (nel corso della quale veniva espletata anche c.t.u.), il Tribunale adito, con sentenza n. 20308/2012, rigettava la domanda attorea “per prescrizione della domanda, atteso il difetto di prova circa l’epoca della scoperta dei vizi, particolarmente rilevante in considerazione del decorso del decennio”, escludendo, comunque, che i vizi individuati dal c.t.u. potessero essere ricompresi, con certezza, fra i difetti costruttivi di cui all’art. 1669 c.c. 2. Decidendo sull’appello formulato solo dalle due sopraindicate coppie attrici, cui resisteva la società appellata, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2693/2017 (pubblicata il14 novembre 2017), rigettava il gravame, rilevando che – come prima posto in risalto -la sentenza di primo grado, oltre ad accogliere l’eccezione di prescrizione decennale, aveva anche statuito – così indicando una duplice “ratio decidendi” - che i denunciati vizi non potevano ricomprendersi nell’alveo dalle ipotesi previste dall’art. 1669 c.c., “ratio”, quest’ultima, che si riteneva non fosse stata attinta con l’atto di appello. 3. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, gli appellanti soccombenti. Ha resistito con controricorso l’intimata società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità o, comunque, la illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 346, 324, 329, comma 2, e 100 c.p.c. In particolare, essi hanno inteso contestare l’impugnata sentenza nella parte in cui era stato ravvisato il loro difetto di interesse dipendente dal non aver specificamente censurato, con l’atto di appello, anche l’ulteriore – asserita – autonoma “ratio decidendi” adottata dal giudice di primo grado, sul presupposto che quest’ultimo avesse – oltre a dichiarare la prescrizione dell’esperita azione - escluso la riconducibilità dei lamentati vizi nell’alveo della previsione di cui all’art. 1669 c.c., nel mentre si sarebbe dovuto ritenere che, con la pronuncia di primo grado, non era stata emessa un’autonoma decisione anche sull’inapplicabilità del citato art. 1669 c.c., avendo, in motivazione, affermato solo che “si esprimevano perplessità in ordine alla possibilità di includere i lamentati vizi nei difetti costruttivi di cui all’art. 1669 c.c., pure nella nozione estensiva elaborata dalla giurisprudenza…”. 2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità o, comunque, la illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., a causa dell’omessa pronuncia sui motivi di appello, non avendo la Corte di appello deciso sullo specifico motivo di gravame con il quale, nel caso di specie, tutti i termini prescritti dall’art. 1669 c.c. erano stati rispettati, compreso quello della denuncia dei vizi entro l’anno dalla scoperta. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno prospettato – avuto riguardo sempre all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità o, comunque, la illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in virtù dell’omessa pronuncia su tutte le domande di merito da essi riproposte con l’atto di appello, ivi inclusa quella sull’applicabilità nella fattispecie della garanzia ai sensi dell’art. 1669 c.c. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 2 (recte: comma 1), n. 3, c.p.c. –la viol azione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza con cui era stata confermata, pur in difetto delle necessarie condizioni, la statuizione del primo giudice sulla ritenuta decadenza/prescrizione dell’azione di cui all’art. 1669 c.c. e di sostanziale reiezione, in via riflessa ed indiretta, della domanda di garanzia spiegata da essi ricorrenti, quali attori. 5. Rileva il collegio cheil primo motivo è infondato. Si osserva che, pur se è vero che con la motivazione della sentenza di primo grado erano state - “per quanto occorrer possa” - espresse perplessità in ordine alla possibilità di includere i lamentati vizi nell’ambito dei difetti costruttivi di cui all’art. 1669 c.c., è altrettanto vero che – nel prosieg uo dello svolgimento del percorso logico - giuridico e dopo aver inquadrato tali tipi di vizi anche alla stregua della giurisprudenza più estensiva – la Corte di appello aveva, comunque, statuito nel senso che “i vizi individuati dal c.t.u. apparivano di natura molto limitata”, così recependone gli esiti, aggiungendo che l’intonachino di rivestimento –secondo le risultanze della stessa c.t.u. – si presentava, a distanza di diversi anni, ancora in buono stato e correttamente realizzato. Quindi, ponendo riferimento all’intero impianto argomentativo su tale aspetto, si evince che il Tribunale aveva adottato anche un’aggiuntiva (ed autonoma) “ratio decidendi” rispetto a quella principale circa l’operatività della eccepita prescrizione della garanzia per vizi. 6. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente siccome palesemente connessi. Ritiene il collegio che essi sono fondati per le ragioni che seguono. Infatti – diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenza dalla Corte di appello – gli odierni ricorrenti, quali appellanti, avevano (v. pagg. 14 e 15 del ricorso, laddove – nell’assolvimento del requisito di specificità delle censure che vengono proposte in sede di legittimità - si richiamano testualmente le pagg. 20 - 21 dell’atto di appello contenenti i relativi motivi di gravame) impugnato, come era loro onere (per non incorrere nella pronuncia di inammissibilità dell’appello: cfr. Cass. n. 7809/2001 e n. 18310/2007), anche l’altra autonoma “ratio decidendi” inerente alla ravvisata mancata riconducibilità – con la sentenza di primo grado – dei vizi dedotti in causa a quelli previsti dall’art. 1669 c.c. (siccome ritenuti – come detto – con la stessa “di natura molto limitata”), confutandola con la reiterazione della doglianza denunciante invece l’applicabilità, nella vicenda oggetto di controversia, della citata norma per la gravità dei vizi accertati e per come risultanti dalla perizia tecnica elaborata dal consulente d’ufficio (e già precedentemente individuati in sede di ATP), ribadendo il motivo anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado. Pertanto, se è vero –come già messo in luce - che con la sentenza di primo grado era stata adottata una doppia “ratio decidendi”, è pur vero che gli odierni ricorrenti non si erano limitati, con l’atto di appello, a censurare solo quella riguardante l’accoglimento dell’eccepita prescrizione, ma avevano – diversamente da quanto ritenuto con l’impugnata sentenza (v. pag. 5, in cui, per l’appunto, si afferma che gli appellanti “avrebbero dovuto censurare la sentenza anche in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 1669 c.c. alla domanda, come evidentemente ritenuto dal giudice di primo grado”) - contestato specificamente anche quella relativa alla ritenuta esclusione dell’applicabilità, nella fattispecie, della garanzia di cui al citato art. 1669 c.c.. Pertanto, la Corte emiliana sarebbe stata tenuta a pronunciarsi (oltre che su quello formulato a confutazione dell’assunta illegittimità della statuizione del Tribunale dichiarativa della maturazione della prescrizione del diritto fatto valere dagli appellanti) anche su questo motivo di appello, per cui, non avendovi provveduto, si è venuta a configurare la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. 7. In definitiva,alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, previo rigetto del primo, vanno accolti il secondo e terzo motivo, da cui consegue l’assorbimento del quarto, con il quale è stata prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., doglianza, perciò, attinente al merito delle questioni sulla tempestività dell’azione e sulla fondatezza o meno della domanda di garanzia a quest’ultima norma riconducibile. L’impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto. Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 15 febbraio 2023.