CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1994
Cassazione n. 19390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1994 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 20/11/2020 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/01/2020 del Tribunale di Sciacca, che lo aveva condannato per i reati di truffa e sostituzione di persona. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. e dell'art. 131-bis, cod.pen." Violazione dell'art. 606, lett. e) e b) c.p.p.: mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646, c.p.". 2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha affrontato tutti i temi proposti con l'atto di gravame, in relazione alla responsabilità, alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod.pen., alla possibilità di riconoscere circostanze attenuanti generiche ovvero la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. A ciò si aggiunga che il ricorso espone argomentazioni (eminentemente generiche e assertive) che non sono consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] anna Verga [OSCURATO:PERSONA] *1,4