CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007. Considerato che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in punto di penale responsabilità per il reato di furto, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]