Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23422/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di GENOVAvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Genova ha assolto LucaKovatsch dal reato di cui all’art. 22, comma , d.lgs. n. 286 del 1998 perché ilfatto non costituisce il reato.

A ragione della decisione osserva che , pur essendo stato adeguatamente dimostrato che l’imputato, agendo nella qualità di preposto e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di assicurazioni diverse da quelle sulla vita preposto , aveva occupato alle sue dipendenzepresso la sede operativa di Genova, il lavoratore indiano [OSCURATO:PERSONA] indistacco transnazionale , anche in epoca successiva alla scadenza del permesso disoggiorno avvenuta il 7 gennaio 2018 e precisamente fino al 6 aprile dello stesso anno,così come attestato d alle timbrature dl badge, dagli accertamenti effettuati dallapolizia giudiziaria presso l’INPS e dalle ammissioni dello stesso imputato.

Osservail Tribunale che, tuttavia, sono stati raccolti più elementi che fanno ragionevolmentedubitare della sussistenza del dolo richiesto per l’integrazione del reato:il lavoratore , distaccato da una società indiana di un gruppo internazionale , èstato per un lungo periodo regolar mente occupato; la società di cui l’imputato erail legale rappresentate era dotata di un ufficio d el personale e di un consulente esternodeputato alla cura delle pratiche inerenti i lavoratori stranier i; Kovatsch , ancor prima della scadenza del permesso di soggiorno si era preoccupato di richiedere l'es tensione del nulla osta al lavoro alla prefettura di Genova rappresentandoche il rapporto di lavoro era ancora in essere .

In tale contesto, è ragionevole ipotizzare che le problematiche insorte negli ultimi mesi dopo la scadenzadel permesso di soggiorno siano riconducibili a disguidi nella gestione dellepratiche di rinnovo .

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Kovatsch , per il tramite del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando un unico motovo per erroneainterpretazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs n. 286 del 1998.

Laformula assolutoria adottata dal tribunale presuppone la sussunzione del fattomateriale a ccertato nella fattispecie incriminatrice contestata.

Secondo la difesa invece la corretta interpretazione della norma avrebbe dovutocondurre l'immediata declaratoria di insussistenza del fatto Daltenoreletterale della norma si e vince che , pendente la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno validamente rilasciato , lo straniero permane legittimamente sul territorio nazionale pur essendo nel frattempo scaduto il permessooriginale sino alla data di un'eventuale decisione negativa soltanto a decorreredalla quale l'interessato risulterà irregolare .

Non è corretta interpretazione del T ribunale secondo la quale il mancato rinnovodel permesso di soggiorno rende illegale la permanenza dell'interessato nelperiodosuccessivo alla scadenza del permesso originale con effetto retroattivo .

Lanorma incri minatrice sanzion a, infatti , il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenzelavoratori stranieri o privi del permesso di soggiorno o con permesso scadutodi cui non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo o con permesso revocatoo annullato .

L'interpretazione seguita dal tribunale fa dipendere l'illiceità penale della condottada una decisione amministrativa successiva anche di parecchi mesi e soggettaa variabili imprevedibili e incontrollabili dalla parte interessata.

CONSIDERATOIN DIRITTO L’unicacensura dedotta con il ricorso è info n data. 1.L’art. 22 d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 punisce “ Il datore di lavoro che occupaalle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previstodal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non siastato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato ”.

Lanorma incriminatrice ha , quindi, riguardo all’assunzione di tutti i cittadini extracomunitariche, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e nonsoltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza vistoo perché il loro visto sia scaduto ( Sez. 1 , n. 29149 del 22/02/2011 , Bellotto , Rv.250794 - 01 ).

Lasussistenza del reato è esclusa solamente dalla regolare presenza in Italia dellostraniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzionie aspettative di colui al quale viene data occupazione ( Sez. 1 , n. 25990 del17/06/2010 Rv. 247984 - 01 Tattoli ; Sez. 1 , n. 9882 del 30/11/2010 , dep. 2011,Rv. 249867 - 01 Meloni ) .

Ilconcetto di occupazione che figura nella norma predetta si riferisce alla instaurazionedi un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazionetemporale dell’attività in questione Sostienela difesa del ricorrente che nel caso in esame , a prescindere dalla insussistenzadell’elemento soggettivo già correttamente rilevata dal Tribunale , il reatonon è configurabile perché il datore di lavoro ha continuato ad occupare il cittadinoextracomunitario dopo la tempestiva richiesta del rinnovo del permesso disoggiorno ma prima della decisione negativa. 2.L’argomento è erroneo in fatto ed in diritto.

L’art.5 comma 9 - bis del T.U.

Immigrazione prevede che “ In attesa del rilascio odel rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamentesoggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza,da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza deimotivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ” .

Aggiunge che “ L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a)che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro siastata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno,secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidentedella Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dallascadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenutapresentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso ” .

Risultadagli atti che la società di cui Kovatsch era il legale rappresentante non aveva presentato regolare richiesta di rinnovo d i permesso di soggiorno: quellapresentata in data 9 febbraio 2018 , quindi oltre la scadenza, era pr i va della documentazione attestante la posizione contributiva del lavoratore pur ripetutamente richiesta dalla prefettura; quella presentata allo Sportello unico dell’immigrazionein data 19 - 12 - 2017, avente ad oggetto la richiesta di proroga per ulteriori sei mesi ”, era stata presentata sulla base di una normativa non applic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di GENOVAvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Genova ha assolto LucaKovatsch dal reato di cui all’art. 22, comma , d.lgs. n. 286 del 1998 perché ilfatto non costituisce il reato. A ragione della decisione osserva che , pur essendo stato adeguatamente dimostrato che l’imputato, agendo nella qualità di preposto e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di assicurazioni diverse da quelle sulla vita preposto , aveva occupato alle sue dipendenzepresso la sede operativa di Genova, il lavoratore indiano [OSCURATO:PERSONA] indistacco transnazionale , anche in epoca successiva alla scadenza del permesso disoggiorno avvenuta il 7 gennaio 2018 e precisamente fino al 6 aprile dello stesso anno,così come attestato d alle timbrature dl badge, dagli accertamenti effettuati dallapolizia giudiziaria presso l’INPS e dalle ammissioni dello stesso imputato. Osservail Tribunale che, tuttavia, sono stati raccolti più elementi che fanno ragionevolmentedubitare della sussistenza del dolo richiesto per l’integrazione del reato:il lavoratore , distaccato da una società indiana di un gruppo internazionale , èstato per un lungo periodo regolar mente occupato; la società di cui l’imputato erail legale rappresentate era dotata di un ufficio d el personale e di un consulente esternodeputato alla cura delle pratiche inerenti i lavoratori stranier i; Kovatsch , ancor prima della scadenza del permesso di soggiorno si era preoccupato di richiedere l'es tensione del nulla osta al lavoro alla prefettura di Genova rappresentandoche il rapporto di lavoro era ancora in essere . In tale contesto, è ragionevole ipotizzare che le problematiche insorte negli ultimi mesi dopo la scadenzadel permesso di soggiorno siano riconducibili a disguidi nella gestione dellepratiche di rinnovo . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Kovatsch , per il tramite del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando un unico motovo per erroneainterpretazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs n. 286 del 1998. Laformula assolutoria adottata dal tribunale presuppone la sussunzione del fattomateriale a ccertato nella fattispecie incriminatrice contestata. Secondo la difesa invece la corretta interpretazione della norma avrebbe dovutocondurre l'immediata declaratoria di insussistenza del fatto Daltenoreletterale della norma si e vince che , pendente la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno validamente rilasciato , lo straniero permane legittimamente sul territorio nazionale pur essendo nel frattempo scaduto il permessooriginale sino alla data di un'eventuale decisione negativa soltanto a decorreredalla quale l'interessato risulterà irregolare . Non è corretta interpretazione del T ribunale secondo la quale il mancato rinnovodel permesso di soggiorno rende illegale la permanenza dell'interessato nelperiodosuccessivo alla scadenza del permesso originale con effetto retroattivo . Lanorma incri minatrice sanzion a, infatti , il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenzelavoratori stranieri o privi del permesso di soggiorno o con permesso scadutodi cui non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo o con permesso revocatoo annullato . L'interpretazione seguita dal tribunale fa dipendere l'illiceità penale della condottada una decisione amministrativa successiva anche di parecchi mesi e soggettaa variabili imprevedibili e incontrollabili dalla parte interessata. CONSIDERATOIN DIRITTO L’unicacensura dedotta con il ricorso è info n data. 1.L’art. 22 d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 punisce “ Il datore di lavoro che occupaalle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previstodal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non siastato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato ”. Lanorma incriminatrice ha , quindi, riguardo all’assunzione di tutti i cittadini extracomunitariche, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e nonsoltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza vistoo perché il loro visto sia scaduto ( Sez. 1 , n. 29149 del 22/02/2011 , Bellotto , Rv.250794 - 01 ). Lasussistenza del reato è esclusa solamente dalla regolare presenza in Italia dellostraniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzionie aspettative di colui al quale viene data occupazione ( Sez. 1 , n. 25990 del17/06/2010 Rv. 247984 - 01 Tattoli ; Sez. 1 , n. 9882 del 30/11/2010 , dep. 2011,Rv. 249867 - 01 Meloni ) . Ilconcetto di occupazione che figura nella norma predetta si riferisce alla instaurazionedi un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazionetemporale dell’attività in questione Sostienela difesa del ricorrente che nel caso in esame , a prescindere dalla insussistenzadell’elemento soggettivo già correttamente rilevata dal Tribunale , il reatonon è configurabile perché il datore di lavoro ha continuato ad occupare il cittadinoextracomunitario dopo la tempestiva richiesta del rinnovo del permesso disoggiorno ma prima della decisione negativa. 2.L’argomento è erroneo in fatto ed in diritto. L’art.5 comma 9 - bis del T.U. Immigrazione prevede che “ In attesa del rilascio odel rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamentesoggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza,da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza deimotivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ” . Aggiunge che “ L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a)che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro siastata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno,secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidentedella Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dallascadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenutapresentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso ” . Risultadagli atti che la società di cui Kovatsch era il legale rappresentante non aveva presentato regolare richiesta di rinnovo d i permesso di soggiorno: quellapresentata in data 9 febbraio 2018 , quindi oltre la scadenza, era pr i va della documentazione attestante la posizione contributiva del lavoratore pur ripetutamente richiesta dalla prefettura; quella presentata allo Sportello unico dell’immigrazionein data 19 - 12 - 2017, avente ad oggetto la richiesta di proroga per ulteriori sei mesi ”, era stata presentata sulla base di una normativa non applic
Sentenza Cassazione n. 23422/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris