Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 08407/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal terzo interessato FERONE Pietro avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del Tribunale di Napoli.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 30 aprile 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo di beni intestati a Pietro FERONE (50% della nuda proprietà di due immobili siti in Napoli, 50% della nuda proprietà di un garage sito in Napoli, conto corrente n. 105589 345) nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, per i reati di impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio continuati e aggravati ai sensi dell'art. 461-bis.1 cod. pen., di cui ai capi 46 e 48 dell'imputazione provvisoria e, in particolare per avere: a) impiegato e trasferito nel Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., Macfer s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., somme di denaro provenienti dalla commissione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riferimento al clan "Moccia", «e da quelli ad esso connessi», in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (capo 46); b) impiegato e trasferito nel circuito economico-finanziario della predetta [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.l. somme di denaro provenienti dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, con la dazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ai soggetti di vertice del clan "Moccia", di somme di denaro a titolo di parziale restituzione e di guadagno delle somme di cui al precedente capo 46 (capo 48).

2. Il terzo interessato Pietro FERONE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 20 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il predetto decreto di sequestro preventivo.

3. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen.

La difesa eccepisce che l'ordinanza impugnata, reiterando il vizio del decreto di sequestro denunciato con la richiesta di riesame, non avrebbe motivato, o avrebbe motivato in modo solo apparente, con riguardo alla fittizietà dell'intestazione dei beni sequestrati e all'autonoma capacità reddituale del ricorrente, elementi che, invece, venendo in rilievo il sequestro di beni di un terzo, dovevano essere necessariamente valutati.

I giudici di appello si sono limitati, infatti, a ribadire quanto affermato nell'ordinanza genetica in ordine al fatto che il padre del ricorrente avrebbe «messo a disposizione» del sodalizio la società [OSCURATO:PERSONA] e C. s.r.I., per farvi confluire risorse non giustificabili con l'attività di impresa, senza indicare alcun elemento da cui desumere una discrasia tra intestazione fittizia del bene ed effettiva disponibilità dello stesso ovvero una situazione di incapacità reddituale del ricorrente.

4. Il ricorrente eccepisce, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza e violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., «con riferimento alla totale assenza di motivazione (sub specie di motivazione apparente) in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca allargata nonché per omessa valutazione del contenuto della consulenza tecnica» del commercialista [OSCURATO:PERSONA].

I giudici del riesame, non operando alcuna distinzione tra l'attività lecita e l'attività illecita della società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., si sarebbero sottratti all'obbligo di valutare il contenuto della menzionata consulenza tecnica, dalla quale risultava, quale dato principale, come [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., solo nell'ultimo decennio, si fosse aggiudicata appalti e avesse effettuato opere per conto di Rete ferroviaria italiana s.p.a. (REI) per un valore di oltre 400 milioni di euro, di cui soltanto il 2,03% eseguite attraverso la collaborazione (sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di subappalto) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., «as senta volto imprenditoriale del sodalizio criminoso», con la conseguenza che risultava dimostrata la composizione in larghissima parte lecita e giustificata del patrimonio del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], ciò che faceva venire meno il rammentato presupposto della confisca allargata e, quindi, del sequestro a essa preordinato.

I giudici del riesame hanno affermato in modo apodittico che l'impresa facente capo a FERONE Ciro era in possesso di illecite accumulazioni di ricchezza che non trovano giustificazione nell'attività societaria senza tenere in alcun conto quanto dimostrato dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa con conseguente vizio di violazione di legge.

5. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza e violazione degli artt. 240 bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione «in relazione all'insussistenza del requisito della intestazione fittizia dei beni ed alla sussistenza di autonoma capacità reddituale».

L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla capacità reddituale del ricorrente con riferimento sia alla nuda proprietà del 50% dei tre immobili sia alle somme presenti sul conto corrente n. 105589 345 intestato a Pietro FERONE, rappresentando: a) quanto agli immobili, che essi erano stati acquistati con provviste lecite del padre (che se ne era riservato l'usufrutto) e ceduti al figlio con atto di donazione, con la conseguenza che «nessun elemento consent[iva] di desumere né la fittizietà dell'intestazione [...] né la finalità della ricorrente di prestarsi all'intestazione del bene al fine di salvaguardarlo dal pericolo della confisca», elementi della cui esistenza non vi sarebbe traccia nell'ordinanza impugnata; b) quanto alle somme presenti sul conto corrente, che, come è stato documentato dalla propria difesa, lo stesso risultava alimentato dagli emolumenti che il FERONE percepisce nella sua qualità di dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., ed era, «perfettamente congruo e proporzionato rispetto ai redditi percepiti e dichiarati», con le conseguenza della natura giustificata e lecita delle provviste e dell'effettiva riferibilità al ricorrente di tali somme di denaro.

Il Tribunale ha ritenuto che i beni sequestrati al ricorrente sarebbero frutto di accumulo illecito di ricchezza in quanto diretta derivazione dell'attività illecita della società gestita dal padre del FERONE con motivazione del tutto eccentrica rispetto ai presupposti necessari per l'ablazione di beni intestati ad un terzo.

6. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza e violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

«con specifico riferimento all'omessa valutazione ed alla conseguente assoluta assenza della motivazione in ordine al quantum da sottoporre a vincolo ablativo».Nel lamentare la mancanza di motivazione in ordine al quantum dei beni ritenuti frutto di accumulazione illecita, il ricorrente sottolinea come siano «stati ingiustificatamente sottratti tutti i beni a una persona che lavora da anni, che percepisce redditi e che ha ricevuto una legittima donazione dal padre».

Il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità della misura cautelare reale sottoponendo a sequestro tutti i beni intestati al ricorrente, senza alcuna «preventiva individuazione né dei conti correnti da sequestrare né dei relativi saldi» con conseguente violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. I quattro motivi di ricorso - i quali, per lo loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati.

2. Preliminarmente, occorre rammentare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, relativa a una fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 240-bis cod. pen. - in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione.

Nello stesso senso, tra le molte: Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 35178 del 19/05/2022, Dornyoh, non massimata).

Si deve ancora ricordare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.

In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406 - 01).

La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Roveta, Rv. 282366 - 01).

La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi.

Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen.

In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699-01; Sez. 5, n. 44224 del 04/10/2022, Ruggiero, non massimata).È stato ancora affermato ermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutare con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275406-01).

Nell'affermare che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti, a titolo oneroso o gratuito, dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniali dall'art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, la Corte di cassazione ha peraltro ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato a un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo (nella specie, donazione), il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo (nella specie, padre e figlio), la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa (nella specie, la giovane età), l'oggetto dell'atto dispositivo (nella specie, un'ingente somma di denaro) (Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538-01).

La Corte di cassazione ha altresì statuito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, PMT, Rv. 281721-01).

3. Il provvedimento impugnato è improntato al rispetto di tali principi giurisprudenziali.

I giudici del riesame hanno fornito una motivazione coerente (e non meramente apparente) della fittizietà dell'intestazione della nuda proprietà dei due appartamenti e del box auto in Napoli e della disponibilità degli stessi immobili, nonché delle somme presenti sul conto corrente, in capo al padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ' Ferone, avendo reputato, con motivazione ineccepibile in punto di logica, quali elementi fattuali indiziari gravi precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni: il rapporto di stretta parentela tra lo stesso indagato [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Pietro formale intestatario dei beni; la natura giuridica degli atti dispositivi (donazione della nuda proprietà dei due appartamenti e del box auto in Napoli), le condizioni patrimoniali del ricorrente, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni nonché la provenienza delle somme necessarie per l'acquisto degli immobili e per la formazione della provvista del conto corrente dall'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, dai proventi da questi ottenuti, in quegli stessi anni, grazie ai rapporti con il clan Moccia.

In particolare, i giudici del riesame, dopo avere valutato il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla difesa, hanno ritenuto, alla luce delle indagini svolte dal Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata (GICO), come tali risorse siano prive di giustificazione nell'ordinaria attività della società [OSCURATO:PERSONA] &C. s.r.l.

Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato, con motivazione logica e coerente alle risultanze processuali, che le affermazioni del consulente in ordine all'assenza della sproporzione dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano totalmente smentite «dagli esiti investigativi [...] che hanno dato prova delle modalità operative e delle strategie adottate dal sodalizio» (vedi pag. 10 del provvedimento impugnato) oltre che «dalle numerose conversazioni ambientali anche dalla documentazione acquisita (vedi pag. 16 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

I giudici del riesame hanno rilevato che l'improvviso incremento patrimoniale, constatato dagli inquirenti in epoca concomitante con i rapporti di contiguità con i Moccia, risulta collegato all'attività d'impresa, gravemente inquinata dalle emissioni di capitali illeciti, e poteva ritenersi frutto di illecita accumulazione di ricchezza: veniva pertanto confermata la ricostruzione effettuata dal decreto emesso dal pubblico ministero secondo cui la ricostruzione degli assetti economici e patrimoniali effettuata dal GICO consentiva di ritenere che le risorse economiche impiegate non trovassero giustificazione nella ordinaria attività della società (che invece risultava intestataria di 50 fabbricati, 14 terreni e 45 veicoli).

Veniva, dunque, implicitamente smentita la tesi difensiva fondata sulla consulenza tecnica risultando provato che il capitale impiegato negli acquisti dei beni confiscati - secondo le emergenze allo stato raccolte - non era proporzionato alle risorse lecite a disposizione della società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I..

Il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano in realtà ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.

4. L'ordinanza impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

Le censure avanzate con i motivi di ricorso devono, perciò, essere disattese, atteso che l'ordinanza impugnata non presenta violazioni di legge secondo la nozione di tale vizio che si è chiarita al punto

2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal terzo interessato FERONE Pietro avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del Tribunale di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 aprile 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo di beni intestati a Pietro FERONE (50% della nuda proprietà di due immobili siti in Napoli, 50% della nuda proprietà di un garage sito in Napoli, conto corrente n. 105589 345) nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, per i reati di impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio continuati e aggravati ai sensi dell'art. 461-bis.1 cod. pen., di cui ai capi 46 e 48 dell'imputazione provvisoria e, in particolare per avere: a) impiegato e trasferito nel Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., Macfer s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., somme di denaro provenienti dalla commissione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riferimento al clan "Moccia", «e da quelli ad esso connessi», in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (capo 46); b) impiegato e trasferito nel circuito economico-finanziario della predetta [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.l. somme di denaro provenienti dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, con la dazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ai soggetti di vertice del clan "Moccia", di somme di denaro a titolo di parziale restituzione e di guadagno delle somme di cui al precedente capo 46 (capo 48). 2. Il terzo interessato Pietro FERONE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 20 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il predetto decreto di sequestro preventivo. 3. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. La difesa eccepisce che l'ordinanza impugnata, reiterando il vizio del decreto di sequestro denunciato con la richiesta di riesame, non avrebbe motivato, o avrebbe motivato in modo solo apparente, con riguardo alla fittizietà dell'intestazione dei beni sequestrati e all'autonoma capacità reddituale del ricorrente, elementi che, invece, venendo in rilievo il sequestro di beni di un terzo, dovevano essere necessariamente valutati. I giudici di appello si sono limitati, infatti, a ribadire quanto affermato nell'ordinanza genetica in ordine al fatto che il padre del ricorrente avrebbe «messo a disposizione» del sodalizio la società [OSCURATO:PERSONA] e C. s.r.I., per farvi confluire risorse non giustificabili con l'attività di impresa, senza indicare alcun elemento da cui desumere una discrasia tra intestazione fittizia del bene ed effettiva disponibilità dello stesso ovvero una situazione di incapacità reddituale del ricorrente. 4. Il ricorrente eccepisce, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza e violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., «con riferimento alla totale assenza di motivazione (sub specie di motivazione apparente) in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca allargata nonché per omessa valutazione del contenuto della consulenza tecnica» del commercialista [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del riesame, non operando alcuna distinzione tra l'attività lecita e l'attività illecita della società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., si sarebbero sottratti all'obbligo di valutare il contenuto della menzionata consulenza tecnica, dalla quale risultava, quale dato principale, come [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., solo nell'ultimo decennio, si fosse aggiudicata appalti e avesse effettuato opere per conto di Rete ferroviaria italiana s.p.a. (REI) per un valore di oltre 400 milioni di euro, di cui soltanto il 2,03% eseguite attraverso la collaborazione (sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di subappalto) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., «as senta volto imprenditoriale del sodalizio criminoso», con la conseguenza che risultava dimostrata la composizione in larghissima parte lecita e giustificata del patrimonio del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], ciò che faceva venire meno il rammentato presupposto della confisca allargata e, quindi, del sequestro a essa preordinato. I giudici del riesame hanno affermato in modo apodittico che l'impresa facente capo a FERONE Ciro era in possesso di illecite accumulazioni di ricchezza che non trovano giustificazione nell'attività societaria senza tenere in alcun conto quanto dimostrato dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa con conseguente vizio di violazione di legge. 5. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza e violazione degli artt. 240 bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione «in relazione all'insussistenza del requisito della intestazione fittizia dei beni ed alla sussistenza di autonoma capacità reddituale». L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla capacità reddituale del ricorrente con riferimento sia alla nuda proprietà del 50% dei tre immobili sia alle somme presenti sul conto corrente n. 105589 345 intestato a Pietro FERONE, rappresentando: a) quanto agli immobili, che essi erano stati acquistati con provviste lecite del padre (che se ne era riservato l'usufrutto) e ceduti al figlio con atto di donazione, con la conseguenza che «nessun elemento consent[iva] di desumere né la fittizietà dell'intestazione [...] né la finalità della ricorrente di prestarsi all'intestazione del bene al fine di salvaguardarlo dal pericolo della confisca», elementi della cui esistenza non vi sarebbe traccia nell'ordinanza impugnata; b) quanto alle somme presenti sul conto corrente, che, come è stato documentato dalla propria difesa, lo stesso risultava alimentato dagli emolumenti che il FERONE percepisce nella sua qualità di dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., ed era, «perfettamente congruo e proporzionato rispetto ai redditi percepiti e dichiarati», con le conseguenza della natura giustificata e lecita delle provviste e dell'effettiva riferibilità al ricorrente di tali somme di denaro. Il Tribunale ha ritenuto che i beni sequestrati al ricorrente sarebbero frutto di accumulo illecito di ricchezza in quanto diretta derivazione dell'attività illecita della società gestita dal padre del FERONE con motivazione del tutto eccentrica rispetto ai presupposti necessari per l'ablazione di beni intestati ad un terzo. 6. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza e violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. «con specifico riferimento all'omessa valutazione ed alla conseguente assoluta assenza della motivazione in ordine al quantum da sottoporre a vincolo ablativo».Nel lamentare la mancanza di motivazione in ordine al quantum dei beni ritenuti frutto di accumulazione illecita, il ricorrente sottolinea come siano «stati ingiustificatamente sottratti tutti i beni a una persona che lavora da anni, che percepisce redditi e che ha ricevuto una legittima donazione dal padre». Il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità della misura cautelare reale sottoponendo a sequestro tutti i beni intestati al ricorrente, senza alcuna «preventiva individuazione né dei conti correnti da sequestrare né dei relativi saldi» con conseguente violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. I quattro motivi di ricorso - i quali, per lo loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. 2. Preliminarmente, occorre rammentare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, relativa a una fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 240-bis cod. pen. - in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione. Nello stesso senso, tra le molte: Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 35178 del 19/05/2022, Dornyoh, non massimata). Si deve ancora ricordare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406 - 01). La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Roveta, Rv. 282366 - 01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699-01; Sez. 5, n. 44224 del 04/10/2022, Ruggiero, non massimata).È stato ancora affermato ermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutare con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275406-01). Nell'affermare che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti, a titolo oneroso o gratuito, dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniali dall'art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, la Corte di cassazione ha peraltro ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato a un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo (nella specie, donazione), il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo (nella specie, padre e figlio), la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa (nella specie, la giovane età), l'oggetto dell'atto dispositivo (nella specie, un'ingente somma di denaro) (Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, PMT, Rv. 281721-01). 3. Il provvedimento impugnato è improntato al rispetto di tali principi giurisprudenziali. I giudici del riesame hanno fornito una motivazione coerente (e non meramente apparente) della fittizietà dell'intestazione della nuda proprietà dei due appartamenti e del box auto in Napoli e della disponibilità degli stessi immobili, nonché delle somme presenti sul conto corrente, in capo al padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ' Ferone, avendo reputato, con motivazione ineccepibile in punto di logica, quali elementi fattuali indiziari gravi precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni: il rapporto di stretta parentela tra lo stesso indagato [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Pietro formale intestatario dei beni; la natura giuridica degli atti dispositivi (donazione della nuda proprietà dei due appartamenti e del box auto in Napoli), le condizioni patrimoniali del ricorrente, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni nonché la provenienza delle somme necessarie per l'acquisto degli immobili e per la formazione della provvista del conto corrente dall'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, dai proventi da questi ottenuti, in quegli stessi anni, grazie ai rapporti con il clan Moccia. In particolare, i giudici del riesame, dopo avere valutato il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla difesa, hanno ritenuto, alla luce delle indagini svolte dal Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata (GICO), come tali risorse siano prive di giustificazione nell'ordinaria attività della società [OSCURATO:PERSONA] &C. s.r.l. Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato, con motivazione logica e coerente alle risultanze processuali, che le affermazioni del consulente in ordine all'assenza della sproporzione dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano totalmente smentite «dagli esiti investigativi [...] che hanno dato prova delle modalità operative e delle strategie adottate dal sodalizio» (vedi pag. 10 del provvedimento impugnato) oltre che «dalle numerose conversazioni ambientali anche dalla documentazione acquisita (vedi pag. 16 dell'ordinanza oggetto di ricorso). I giudici del riesame hanno rilevato che l'improvviso incremento patrimoniale, constatato dagli inquirenti in epoca concomitante con i rapporti di contiguità con i Moccia, risulta collegato all'attività d'impresa, gravemente inquinata dalle emissioni di capitali illeciti, e poteva ritenersi frutto di illecita accumulazione di ricchezza: veniva pertanto confermata la ricostruzione effettuata dal decreto emesso dal pubblico ministero secondo cui la ricostruzione degli assetti economici e patrimoniali effettuata dal GICO consentiva di ritenere che le risorse economiche impiegate non trovassero giustificazione nella ordinaria attività della società (che invece risultava intestataria di 50 fabbricati, 14 terreni e 45 veicoli). Veniva, dunque, implicitamente smentita la tesi difensiva fondata sulla consulenza tecnica risultando provato che il capitale impiegato negli acquisti dei beni confiscati - secondo le emergenze allo stato raccolte - non era proporzionato alle risorse lecite a disposizione della società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I.. Il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano in realtà ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. 4. L'ordinanza impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Le censure avanzate con i motivi di ricorso devono, perciò, essere disattese, atteso che l'ordinanza impugnata non presenta violazioni di legge secondo la nozione di tale vizio che si è chiarita al punto 2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna
Sentenza Cassazione n. 08407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris