CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria cril:ica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di c:orrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Cirrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, il ricorrente non sì confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, al momento della commissione dei reati per i quali i giudici della cognizione avevano riconosciuto la circostanza aggravante della recidiva, Vitale era stato già condannato con provvedimenti definitivi a due reati di furto e a un reato di invasione di edifici. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha evidenziato in modo preciso che, nonostante al condannato fossero stati concessi la sospensione condizionale della pena e le circostanze attenuanti generiche„ lo stesso si era determinato a commettere un grave reato di rapina di un bene di consistente valore economico, perpetrato insieme a un complice e con l'uso dì un fucile, e un reato associativo, nel quale aveva mantenuto un ruolo direttivo nell'ambito della famiglia mafiosa di Partinico. Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto correttamente che tali circostanze fossero sintomatiche di una pericolosità sociale sempre più crescente di Vitale e di una su particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall'art. 1:33 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a