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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 25165/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9605/2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Co rte di Cassazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.[OSCURATO:PERSONA] 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli -intimato - avverso l 'ordinanz a della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1540/2022depositata il 7/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna , con il supporto di quattro motivi , la soprariportata ordinanza con la quale la Corte di appello di Salerno– in relazione alla vicenda espropriativa avente ad oggetto un fondo di proprietà del [OSCURATO:SOCIETA]. ricadente nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. di Salerno , definitasi per mezzo di cessione volontaria ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 58649; racc. 24900) – statuendo s ull'opposizione alla stima prop osta dal Fall.to. ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società CPS, ritenendola soggetto terzo alla procedura espropriativa , rigettando la corrispondente domanda; ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. nei confronti della C.P.S., basata sull’art. 2 del richiamato rogito notarile, ravvisando in ordine ad essa la competenza de l Tribunale; ha accolto la domanda proposta dal Fall.to ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] A.S.I., determinando l’indennità di esproprio spettante alricorrente, in relazione al cespite espropriato con decreto n. 3/2019 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in complessivi € 841.674,24, oltre interessi; ha ordinato al [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. di provvedere al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato della suindicata somma, oltre interessi come innanzi indicati, detratto l’importo già depositato; ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. al pagamento delle spese processuali in favore del Fall.to; ha posto le spese di C.T.U., come stabilite, a carico esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.; ed ha condannato il Fall.to al RG 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario della società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.: «Il ricorso appare inammissibile per il difetto di interesse e legittimazione ad impugnare in capo alla ricorrente, che non può ritenersi soccombente, tantomeno in ordine alle questioni relative alla determinazione dell’indennità di esproprio riconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] poiché è stata accolta al riguardo la sua eccezione, preliminare ed assorbente, di difetto di legittimazione passivaad causam.

Il principio contenuto nell'art. 100 cod.proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. (Cass., Sez.

I, 1.7.2008, n. 17957) » .

3. La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.

E' stata, quindi, fissata l'odierna adunanza in camera di consiglio.

Entrambe le partihanno depositato memoria.

4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.

In particolare, in replica alle considerazioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria, va ribadito , come già osservato nella proposta, che i l principi o contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. , secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa RG 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass., Sez.

II, 11/12/2020, n. 28307).

Nel caso di specie, i quattro motivi di ricorso attengono alla determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale CPS è estranea, attesa la sua dichiarata carenza di legittimazione passiva; e neppure un interesse a ricorrere potrebbe fondarsi sull’art. 2 del contratto succitato, atteso che la domanda di manleva del [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile e la ricorrente non ha dedotto che tale statuizione sia stata impugnata.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un'ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della Cassa delle Ammende, somme che si liquidano come in dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

RG 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente , delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro 6000 ,00 , a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.500 ,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosìdec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9605/2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Co rte di Cassazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.[OSCURATO:PERSONA] 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli -intimato - avverso l 'ordinanz a della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1540/2022depositata il 7/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna , con il supporto di quattro motivi , la soprariportata ordinanza con la quale la Corte di appello di Salerno– in relazione alla vicenda espropriativa avente ad oggetto un fondo di proprietà del [OSCURATO:SOCIETA]. ricadente nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. di Salerno , definitasi per mezzo di cessione volontaria ai rogiti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n. 58649; racc. 24900) – statuendo s ull'opposizione alla stima prop osta dal Fall.to. ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società CPS, ritenendola soggetto terzo alla procedura espropriativa , rigettando la corrispondente domanda; ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. nei confronti della C.P.S., basata sull’art. 2 del richiamato rogito notarile, ravvisando in ordine ad essa la competenza de l Tribunale; ha accolto la domanda proposta dal Fall.to ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] A.S.I., determinando l’indennità di esproprio spettante alricorrente, in relazione al cespite espropriato con decreto n. 3/2019 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in complessivi € 841.674,24, oltre interessi; ha ordinato al [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. di provvedere al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato della suindicata somma, oltre interessi come innanzi indicati, detratto l’importo già depositato; ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. al pagamento delle spese processuali in favore del Fall.to; ha posto le spese di C.T.U., come stabilite, a carico esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.; ed ha condannato il Fall.to al RG 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.: «Il ricorso appare inammissibile per il difetto di interesse e legittimazione ad impugnare in capo alla ricorrente, che non può ritenersi soccombente, tantomeno in ordine alle questioni relative alla determinazione dell’indennità di esproprio riconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] poiché è stata accolta al riguardo la sua eccezione, preliminare ed assorbente, di difetto di legittimazione passivaad causam. Il principio contenuto nell'art. 100 cod.proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, sicché l'interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. (Cass., Sez. I, 1.7.2008, n. 17957) » . 3. La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. E' stata, quindi, fissata l'odierna adunanza in camera di consiglio. Entrambe le partihanno depositato memoria. 4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta. In particolare, in replica alle considerazioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria, va ribadito , come già osservato nella proposta, che i l principi o contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. , secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa RG 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass., Sez. II, 11/12/2020, n. 28307). Nel caso di specie, i quattro motivi di ricorso attengono alla determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale CPS è estranea, attesa la sua dichiarata carenza di legittimazione passiva; e neppure un interesse a ricorrere potrebbe fondarsi sull’art. 2 del contratto succitato, atteso che la domanda di manleva del [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile e la ricorrente non ha dedotto che tale statuizione sia stata impugnata. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: (a)di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un'ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della Cassa delle Ammende, somme che si liquidano come in dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. RG 9605/23CPS-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente , delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro 6000 ,00 , a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.500 ,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdec
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