CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 29 giugno 2020, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen. e condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 20,00 di multa ciascuno, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto confermando per il resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolato in due motivi, deducendo la mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. e l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1 , nn. 2 e 7 cod. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti le aggravanti contestate. 3. Il ricorso è inammissibile. La prima censura è manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata con riguardo all'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di condividere il percorso motivazionale della sentenza di primo grado basato essenzialmente sulla valenza della confessione resa dall'odierna ricorrente. In ordine al secondo motivo di ricorso va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307). La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio, in quanto tale meccanismo si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dall'ente fornitore del bene. Al riguardo appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che, questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974;Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. la Corte territoriale si è posta nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante de qua in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 3.11.2021, Mondino, Rv. 282543). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i