CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 1988
Cassazione n. 30307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1988 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seu~le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Messina che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 22 maggio 2014 in Messina, giudicati dalla Corte di appello di Messina con sentenza divenuta definitiva in data 10 dicembre 2015; 2) ai reati di riciclaggio, furto aggravato, simulazione di reato e detenzione abusiva di armi, ai sensi degli artt. 648-bis, 624, 625, 367 e 697 cod. pen., commessi il 21 e il 22 maggio 2014, giudicati dalla Corte di appello di Messina con sentenza divenuta definitiva il 29 settembre 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la contiguità temporale delle condotte non era idonea, da sola, a comprovare la sussistenza del medesimo disegno criminoso. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, affermando in maniera errata che tra i reati non vi fosse un nesso teleologico (elemento, in ogni caso, non richiesto per il riconoscimento della disciplina della continuazione), avrebbe omesso di considerare che la contiguità spazio- temporale delle condotte era un chiaro elemento sintomatico della sussistenza del medesimo disegno criminoso. Dalla lettura delle sentenze di condanna, inoltre, si evinceva che i reati erano stati commessi con una sola azione delinquenziale; in particolare, era chiaro il collegamento tra la detenzione illegale della pistola di cui al reato sub i e la detenzione abusiva del munizionamento sub 2 dello stesso calibro della pistola sequestrata nell'altro procedimento.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066/09 del 17 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), atteso che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838). L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata appaia incongrua e priva di un'effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione del fatto che i reati erano stati commessi nello stesso giorno e nel medesimo luogo. Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione non ha indicato compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che non potesse essere applicata la disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze di condanna, specialmente nel momento in cui ha affermato in maniera apodittica che il medesimo contesto spazio-temporale non era idoneo, da solo, a comprovare la sussistenza del medesimo disegno criminoso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che viene qui ribadita, il riconoscimento della continuazione necessita anche in fase esecutiva di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi reati siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le in