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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2020

Cassazione n. 16055/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28100-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 802/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/03/2020 R.G.N. 87/2018; [OSCURATO:PERSONA] separata architetto R.G.N.28100/2020 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, in quanto per il reddito prodotto negli anni 2008, 2009, 2010 a seguito di attività libero professionale, era tenuta al solo pagamento ad Inarcassa del contributo integrativo ma non anche di quello soggettivo, siccome dipendente di ente pubblico e iscritta all’Inpdap.

Riteneva però la Corte che per le tre annualità suindicate fosse prescritto il credito contributivo dell’Inps, sia perché non poteva applicarsi l’art.2941 n.8 c.c., non essendo la sola omessa compilazione del quadro RR sufficiente a integrare l’ipotesi di dolo, sia perché il dies a quodella prescrizione non poteva farsi decorrere dal termine prorogato, per i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, in forza dei vari d.P.C.M. annuali succedutisi relativamente ai redditi 2008, 2009, 2010.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2935 c.c. in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01, e al d.P.C.M. 12.5.2011, per non avere la Corte d’appello fissato la decorrenza del termine di prescrizione, relativamente ai redditi del 2010, nella data d e l 6.7.2011,come previsto dall’art.1 d.P.C.M. 12.5.2011.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce- in via subordinata al rigetto del primo motivo per l’anno 2010 edin via principale per i redditi degli anni 2008 e 2009 - violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11 conv. con modif. in l. n.111/11, 1 d.lgs. n.462/97 e 10, co.1 d.lgs. n.241/97, per non avere la Corte di merito ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse l’ipotesi di doloso occultamento del debito exart.2941 n.8 c.c.

Ilprimo motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato cui si intende qui dare continuità, ha affermato che per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241/97 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

T ale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n.241 cit., sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (tra le tante, v.

Cass.17970 /22, Cass.24047/22, Cass. 22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).

Quanto ai contributi relativi all’anno 2010, viene in rilievo il d.P.C.M. 12.5.2011, relativo al debito del 2010, che ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2011.

La sentenza va dunque cassata per non aver correttamente individuato il dies a quodella prescrizione, con rinvio alla Corte d’appello per il riesame della tempestività, rispetto a tale data, dell’atto interruttivo della prescrizione.

Quanto a quest’ultimo, la Corte dovrà considerare che, trattandosi di atto recettizio recapitato all’indirizzo della destinataria e poi depositato presso l’ufficio postale per assenza della stessa, l’atto recettizio si ha per conosciuto dal destinatario al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale(v.

Cass.31163/21).

Il secondo motivo è fondato nei limiti che seguono.

Esso è infondato, riguardo ai redditi dell’anno 2009, rispetto ai quali l’atto interruttivo della prescrizione fu ricevuto il 13.7.2015.

La Corte ha infatti applicato l’orientamento di questa Corte (Cass.37529/21, Cass.28594/23), secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo.

Rispetto ai redditi del 2008, il motivo è da accogliere in base all’orientamento di questa Corte (Cass.32683/22) secondocui, quando sia fatta valere una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo ex art.2941 n.8 c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione.

Ciò posto, va allora rilevato d’ufficio che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il dies a quodella prescrizione, coincide con il termine prorogato dall’art.1 d.P.C.m. 4.6.2009 al 6.7.2009; rispetto a tale dies a quo, l’atto interruttivo ricevuto l’1.7.2014 risulta tempestivo.

La sentenza va dunque cassata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28100-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 802/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/03/2020 R.G.N. 87/2018; [OSCURATO:PERSONA] separata architetto R.G.N.28100/2020 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, in quanto per il reddito prodotto negli anni 2008, 2009, 2010 a seguito di attività libero professionale, era tenuta al solo pagamento ad Inarcassa del contributo integrativo ma non anche di quello soggettivo, siccome dipendente di ente pubblico e iscritta all’Inpdap. Riteneva però la Corte che per le tre annualità suindicate fosse prescritto il credito contributivo dell’Inps, sia perché non poteva applicarsi l’art.2941 n.8 c.c., non essendo la sola omessa compilazione del quadro RR sufficiente a integrare l’ipotesi di dolo, sia perché il dies a quodella prescrizione non poteva farsi decorrere dal termine prorogato, per i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, in forza dei vari d.P.C.M. annuali succedutisi relativamente ai redditi 2008, 2009, 2010. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2935 c.c. in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01, e al d.P.C.M. 12.5.2011, per non avere la Corte d’appello fissato la decorrenza del termine di prescrizione, relativamente ai redditi del 2010, nella data d e l 6.7.2011,come previsto dall’art.1 d.P.C.M. 12.5.2011. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce- in via subordinata al rigetto del primo motivo per l’anno 2010 edin via principale per i redditi degli anni 2008 e 2009 - violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11 conv. con modif. in l. n.111/11, 1 d.lgs. n.462/97 e 10, co.1 d.lgs. n.241/97, per non avere la Corte di merito ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse l’ipotesi di doloso occultamento del debito exart.2941 n.8 c.c. Ilprimo motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento consolidato cui si intende qui dare continuità, ha affermato che per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241/97 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. T ale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n.241 cit., sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (tra le tante, v. Cass.17970 /22, Cass.24047/22, Cass. 22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24). Quanto ai contributi relativi all’anno 2010, viene in rilievo il d.P.C.M. 12.5.2011, relativo al debito del 2010, che ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2011. La sentenza va dunque cassata per non aver correttamente individuato il dies a quodella prescrizione, con rinvio alla Corte d’appello per il riesame della tempestività, rispetto a tale data, dell’atto interruttivo della prescrizione. Quanto a quest’ultimo, la Corte dovrà considerare che, trattandosi di atto recettizio recapitato all’indirizzo della destinataria e poi depositato presso l’ufficio postale per assenza della stessa, l’atto recettizio si ha per conosciuto dal destinatario al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale(v. Cass.31163/21). Il secondo motivo è fondato nei limiti che seguono. Esso è infondato, riguardo ai redditi dell’anno 2009, rispetto ai quali l’atto interruttivo della prescrizione fu ricevuto il 13.7.2015. La Corte ha infatti applicato l’orientamento di questa Corte (Cass.37529/21, Cass.28594/23), secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo. Rispetto ai redditi del 2008, il motivo è da accogliere in base all’orientamento di questa Corte (Cass.32683/22) secondocui, quando sia fatta valere una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo ex art.2941 n.8 c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione. Ciò posto, va allora rilevato d’ufficio che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il dies a quodella prescrizione, coincide con il termine prorogato dall’art.1 d.P.C.m. 4.6.2009 al 6.7.2009; rispetto a tale dies a quo, l’atto interruttivo ricevuto l’1.7.2014 risulta tempestivo. La sentenza va dunque cassata con rinvio
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