CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 30526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15/12/2022, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Palermo il 17/11/2022 ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini di fase. 2. Il giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo B), artt. 81 e 513 bis cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. (capo B -ter), 110 e 512 bis cod. pen (capo F), 110 e 512 bis cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA]). All'esito del giudizio di primo grado, per quanto di rilievo nel presente ricorso, il ricorrente è stato condannato per i reati di cui ai capi B), C), D) ed E).La condanna è stata confermata all'esito del giudizio di appello e la Corte, assolto l'imputato dal reato sub E), ha ridotto la pena ad anni 12, mesi sette e giorni dieci di reclusione. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata con rinvio quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto cod. pen., al trattamento sanzionatorio e alla confisca. La difesa, ritenuto che al caso di specie nel corso del giudizio di rinvio dovesse applicarsi la disciplina di cui all'art. 303, comma 1 lett c) n. 3 cod. proc. pen., ha proposto istanza con la quale ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia della misura in quanto il termine di fase era interamente decorso. La Corte territoriale, ritenuta irrevocabile la dichiarazione di responsabilità e rinviando a quanto disposto dall'art. 303, comma 4 cod. proc. pen. che fa riferimento ai termini massimi di custodia, ha respinto l'appello. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la difesa che il Tribunale, con l'ordinanza ora impugnata, condivisa la soluzione adottata dal primo giudice, ha respinto. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa, facendo riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 299 del 2005, evidenzia che la conclusione dei giudici della cautela sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, il fatto che la sentenza della Corte di appello sia stata annullata con rinvio con riferimento alla sussistenza dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio, a fronte dell'ineseguibilità della pronuncia, escluderebbe che possa ritenersi che vi sia una c.d. doppia conforme di condanna. Il fatto che l'annullamento concerna anche una circostanza aggravante, elemento strettamente afferente al capo di imputazione, d'altro canto, non consentirebbe di ritenere che si sia formato un giudicato parziale sull'affermazione di responsabilità anche solo ai fini cautelari. Situazione questa per la quale, pertanto, considerato che l'annullamento ha determinato un regresso alla fase precedente, la disposizione cui fare riferimento sarebbe esclusivamente quella "speciale" prevista dall'art. 303, comma secondo cod. proc. pen., fermo come unico limite quello di cui all'art. 304, comma 6 cod. proc. pen. 4. In data 14 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. 5. In data 27 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. evidenziando che;/ fronte dell'annullamento con rinvio della sentenza di appello quanto alla configu' rabilità di un'aggravante e conseguentemente circa il trattamento sanzionatorio, la pena non sarebbe eseguibile e, in assenza di un effettivo giudicato in ordine all'affermazione di responsabilità, quindi, dovrebbe applicarsi quanto previsto dell'art. 303 comma 2 cod. proc. pen. e i termini di fase della custodia cautelare sarebbero interamente decorsi. La doglianza è infondata. 1.1. L'art. 303 cod. proc. pen. stabilisce i termini di durata massima della custodia cautelare in carcere facendo riferimento all'applicazione della misura e alle varie fasi del processo e ai provvedimenti conclusivi di ognuna di queste. La disciplina tiene conto del reato posto a fondamento del titolo cautelare e prevede termini diversi a seconda della gravità del reato stesso. Per il caso specifico di annullamento con rinvio o nelle altre ipotesi in cui il processo regredisca/ il secondo comma prevede espressamente che i termini di fase decorrano nuovamente. La stessa norma, infine, al comma quarto, stabilisce la durata complessiva dei termini di custodia. 1.2. A fronte della disciplina così indicata in sintesi, nel caso di annullamento con rinvio la circostanza che la pena non sia allo stato eseguibile non assume autonomo rilievo e il giudice deve fare riferimento esclusivamente alla pronuncia resa in ordine all'affermazione di responsabilità. Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, infatti, deve ritenersi che agli effetti cautelari la condanna sia divenuta irrevocabile, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., esclusivamente quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (cfr. Sez. 2, n. 45095 del 04/07/2017, Assinnata, Rv. 272260 - 01). 1.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e la decisione è corretta La sentenza di questa Corte con la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto 3 cod. pen., al trattamento sanzionatorio e alla confisca, infatti, ha determinato l'irrevocabilità della pronuncia relativa all'affermazione di responsabilità così che la condizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. si è realizzata e l'unico termine cui fare riferimento è quello di cui al quarto comma della medesima norma (cfr. Sez. 6, n. 1735 del 07/11/2018, 2019, Palazzolo, Rv. 274941 - 01). Ciò anche in quanto, come di recente affermato in una situazione sovrapponibile al caso di specie, la sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla sussistenza o meno di una circostanza aggravante non è idonea a modificare l'addebito cautelare originario in ordine al quale il giudice di rinvio è tenuto a pronunciarsi solo in merito alla circostanza aggravante e senza intervenire in ordine alla sussistenza del reato (cfr. Sez. 1, n. 453 del 17/11/2022 dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284037 - 01). 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp