CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala per avere escluso l'efficacia della recidiva e conseguentemente rideterminato la pena inflitta, ha confermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesso il 15 aprile 2016. Considerato che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato contestato) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5, 6 sentenza di appello; p. 3 sentenza di primo grado), con i quali il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente