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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 35847/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4029-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1574/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020 R.G.N. 2989/2018; Oggetto R.G.N. 4029/2021 Cron.

Rep.

Ud. 18/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale romano aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la stessa Brillante e [OSCURATO:PERSONA], con diritto di quest’ultima ad essere inquadrata nel livello B lavoratori domestici e differenze retributive conseguenti.

La corte ritenendo infondate le censure poste, per quel che qui interessa, liquidava le spese poste a carico della soccombente Brillante in E.253,00.

Avverso tale ultimo capo della decisione proponeva ricorso la lavoratrice, censurando l’entità delle spese liquidate . [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo si deduceva la violazione di legge e falsa applicazione art. 91 c.p.c.; art. 2233 cc e DM n.55/2014.

Deve osservarsi preliminarmente che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia da parte della ricorrente, depositato telematicamente, nel quale si dava atto della attuale carenza di interesse a coltivare il ricorso, essendosi realizzata una transazione tra le parti.

Dandosi atto di quanto dichiarato e della intervenuta rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4029-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1574/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020 R.G.N. 2989/2018; Oggetto R.G.N. 4029/2021 Cron. Rep. Ud. 18/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale romano aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la stessa Brillante e [OSCURATO:PERSONA], con diritto di quest’ultima ad essere inquadrata nel livello B lavoratori domestici e differenze retributive conseguenti. La corte ritenendo infondate le censure poste, per quel che qui interessa, liquidava le spese poste a carico della soccombente Brillante in E.253,00. Avverso tale ultimo capo della decisione proponeva ricorso la lavoratrice, censurando l’entità delle spese liquidate . [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo si deduceva la violazione di legge e falsa applicazione art. 91 c.p.c.; art. 2233 cc e DM n.55/2014. Deve osservarsi preliminarmente che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia da parte della ricorrente, depositato telematicamente, nel quale si dava atto della attuale carenza di interesse a coltivare il ricorso, essendosi realizzata una transazione tra le parti. Dandosi atto di quanto dichiarato e della intervenuta rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. La Corte
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