CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 18/07/1979 avverso la sentenza del 19/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. REMMAL Mourad ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 33.3333 di multa in relazione a una serie di ipotesi di traffico di sostanza stupefacente. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M