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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30884/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di molestie poiché estinto per prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle molestie e del delitto di tentata violenza privata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza privata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, ove ritenuto incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto la cui valutazione è preclusa a questa Corte; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione contestando l'equità della determinazione del danno risarcibile è generico non avendo il ricorrente minimamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di molestie poiché estinto per prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle molestie e del delitto di tentata violenza privata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza privata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, ove ritenuto incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto la cui valutazione è preclusa a questa Corte; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione contestando l'equità della determinazione del danno risarcibile è generico non avendo il ricorrente minimamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co