CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio Ricorso trattato ex ad 23, comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Napoli che, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine ai reati indicati nei capi di imputazione provvisoria al numero 1), relativo al delitto di cui all'art. 416 cod. pen.; al numero 25), per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; al numero 26), in ordine al reato di cui all'art. 8 D.Igs. 74 del 2000. In particolare si contesta allo Spataro di aver partecipato ad un'associazione criminale dedita al procacciamento di alcool di provenienza straniera 'illecita, per uso non alimentare, che veniva utilizzato per la messa in vendita di prodotti adulterati, recanti marchi e segni contraffatti, con il ruolo di procacciatore e fornitore di materiale necessario per il confezionamento del prodotto alimentare, e di aver emesso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una fattura di importo complessivo pari ad euro 494,10 per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto apparentemente rilasciata in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte della effettiva vendita a [OSCURATO:PERSONA] di 9000 capsule per l'imbottigliamento. Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare personale, ravvisando la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati suddetti e affermando che non è provata la piena consapevolezza dello Spataro che i tappi e le capsule da lui procurati fossero destinati a confezionare prodotti alcoolici e olii adulterati e contraffatti. 2. 1. Il ricorrente deduce violazione dell' art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in primo luogo, con riguardo alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione a delinquere. Il Tribunale ha escluso l'inserimento dello Spataro nel sodalizio criminale sulla base dell'assenza di contatti tra quest'ultimo ed altri indagati, oltre a [OSCURATO:PERSONA], promotore ed organizzatore dell'associazione. Tuttavia, dalle indagini espletate e della stessa ordinanza cautelare genetica, è emerso che sono intercorsi contatti tra lo Spataro e il correo [OSCURATO:PERSONA], altro fornitore di materie prime, in occasione di una lamentela sulla qualità e funzionalità dei tappi acquistati. Il ricorrente rappresenta, inoltre, che lo Spataro interloquiva anche con il correo [OSCURATO:PERSONA], e riporta stralci di intercettazioni ove i due fanno richiamo all'acquisto e al funzionamento di una etichettatrice. In tal senso, si duole di erronea applicazione della legge penale, posto che risulta dagli atti di indagine e dalla ordinanza annullata la conoscenza e la frequentazione da parte dello Spataro anche di altri associati. 2.2. Anche in ordine al capo di imputazione concernente il reato di ricettazione, il giudice a quo ha motivato in modo illogico e contraddittorio rispetto alle risultanze di indagine indicate nell'ordinanza del giudice di prime cure. Il giudice a quo ha affermato che lo Spataro non fosse a conoscenza che i tappi e le capsule da lui procurati fossero destinati a una successiva attività di contraffazione, poiché il prodotto procacciato riproduce fattezze e colori simili, ma non identici a quelli propri dei noti marchi. Anche su questo punto, il ricorrente richiama stralci di conversazioni intercettate ove si fa richiamo alla necessità di realizzare tappi e capsule identici a quelli originali del medesimo colore, misure e fattezze. In tal senso depone anche la circostanza che lo Spataro abbia dovuto acquistare in un supermercato una bottiglia da utilizzare come campione in modo da poter produrre tappi e capsule identici, e non simili, all'originale. Tali elementi indiziano la piena consapevolezza dello Spataro della partecipazione ad una condotta di contraffazione posta in essere su larga scala. 2.3.Infine, in ordine alla gravità indiziaria per il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, il giudice a quo ne ha escluso la sussistenza in ragione dell'importo non elevato e dell'unicità della fattura contestata, ritenendo comprensibile che l'indagato non abbia fatto accertamenti più approfonditi sulla effettiva parte contrattuale che il Rainone dichiarava di rappresentare. Il ricorrente, anche su questo profilo, evidenzia come nel provvedimento cautelare genetico emerga che lo Spataro riceveva indicazioni sul nominativo da indicare come destinatario delle fatture. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, in diverse occasioni, emesso fatture soggettivamente false in favore di soggetti correi del Rainone che venivano dal Rainone stesso di volta in volta indicati. In tal senso, si richiama la fattura relativa all'acquisto di un phone e la fattura relativa all'acquisto di una etichettatrice. Sicché, dai suddetti elementi deve dedursi la piena consapevolezza della mancata corrispondenza fra soggetto giuridico indicato e l'effettivo destinatario della prestazione e la volontà dell'indagato di emettere fatture soggettivamente inesistenti. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente annullamento con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli. 4. L'indagato, a mezzo del difensore, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabiíità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo all'assenza, nel plesso indiziario, di connotati di gravità non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto all'annullamento dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice di merito, rinviando all'ordinanza genetica per una dettagliata ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che non vi fossero elementi fattuali sufficienti per ritenere il ricorrente gravemente indiziato della partecipazione al sodalizio criminale (capo 1), posto che dagli atti risulta che egli svolgeva l'attività di grossista, e precisamente di intermediario tra i produttori di tappi e gli acquirenti di tale merce, avendo contatti unicamente con la clientela, e in particolare con il solo [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo ha affermato che dagli atti emerge che lo Spataro non era consapevole di partecipare ad un'associazione volta alla contraffazione di merce destinata alla vendita né che i tappi e le capsule da lui procacciati e venduti al cliente [OSCURATO:PERSONA] fossero poi utilizzati per il confezionamento di prodotti contraffatti ed adulterati, contenenti sostanze alcooliche di provenienza illecita, considerato inoltre, con riferimento alla condotta di contraffazione, che le conversazioni intercettate danno conto dei rapporti commerciali intercorsi tra i due, ma non forniscono elementi per affermare che i tappi e le capsule recassero uno specifico marchio contraffatto; anzi, nel corso di una conversazione, lo Spataro precisa che non deve essere presente una scritta identificativa del prodotto. In ordine ai contatti con altri partecipi al sodalizio criminoso, il giudice a quo ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contatti con importatori di alcool o con altri soggetti dediti alle attività di contraffazione, eccetto che con Rainone e con soggetti appartenenti alla sua azienda, tra cui va annoverato certamente [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, il giudice a quo ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in ordine alla condotta di cui al capo 25), concernente il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. In merito alla contestazione relativa al reato tributario (capo 26), il giudice a quo ha ritenuto insussistente un grave quadro indiziario, evidenziando che l'emissione della fattura concerne un'operazione commerciale realmente avvenuta e considerato che dagli atti non emerge in alcun modo la consapevolezza dello Spataro della falsità della indicazione, come intestatario della fattura, della società Diclem, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva indicato la società, si era presentato come rappresentante di detta società. La motivazione non è, dunque, manifestamente illogica. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez. fer., n. 36227 del 03/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/07/2004, Scarcella). 4 j\t)\ 3. L'estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell'art 606, comma terzo, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricor