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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43048/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il marzo 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 14 settembre 2018 del Tribunale di Pistoia, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011 (per la prima società) e 2011 (per la seconda), con evasione dell'Ires in misura superiore alla soglia di punibilità.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un articolato motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente - ferma la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione - ha in primo luogo lamentato vizio motivazionale, assumendo che, ancorché non ci fosse coincidenza tra dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva, se ci fosse stato dolo non sarebbe stata presentata nemmeno la dichiarazione Iva, dalla quale l'ufficio finanziario poteva determinare il reddito del contribuente.

Oltretutto dall'esame della dichiarazione potevano ricavarsi gli oneri deducibili, così accertando il mancato superamento della soglia di punibilità.

In secondo luogo la difesa ha osservato che il ricorrente risiede a Londra da molti anni e quindi non è a conoscenza della normativa fiscale italiana, mentre non erano stati né giustificati né motivati il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al complessivo motivo di censura, il ricorrente non si è in realtà confrontato con i passaggi motivazionali della Corte territoriale, la quale si è puntualmente confrontata con le medesime questioni riproposte dalla difesa in questa sede, circa la differenza ontologica tra dichiarazioni Iva e dei redditi, tanto in linea teorica quanto in relazione alla fattispecie concreta (sì che in ogni caso l'una non consentiva il positivo accertamento reddituale, oggetto dell'altra dichiarazione fiscale).

Né, in ordine all'eventuale esistenza di costi deducibili che avrebbero comportato il mancato superamento della soglia di punibilità, il ricorrente ha inteso replicare in alcun modo ai rilievi della sentenza impugnata, che di questi costi non aveva comunque avuto alcuna traccia processuale.

3.1.1. In ordine poi alla richiesta delle attenuanti generiche, dal non contestato contenuto della sentenza impugnata non risulta neppure che sia stato formulato in proposito motivo d'impugnazione, dal momento che l'appellante si era limitato a negare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato.

In ogni caso non risulta neppure allegata ragione alcuna idonea al predetto riconoscimento, attesa la mera invocazione di un'irrilevante ignorantia legis, stante la ritenuta residenza inglese del ricorrente, il quale comunque era legale rappresentante di due società di capitali in Italia.

3.1.2. Per quanto infine concerne la sospensione condizionale della pena, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, essa era stata già concessa in primo grado.

4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il marzo 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 14 settembre 2018 del Tribunale di Pistoia, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011 (per la prima società) e 2011 (per la seconda), con evasione dell'Ires in misura superiore alla soglia di punibilità. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - ferma la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione - ha in primo luogo lamentato vizio motivazionale, assumendo che, ancorché non ci fosse coincidenza tra dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva, se ci fosse stato dolo non sarebbe stata presentata nemmeno la dichiarazione Iva, dalla quale l'ufficio finanziario poteva determinare il reddito del contribuente. Oltretutto dall'esame della dichiarazione potevano ricavarsi gli oneri deducibili, così accertando il mancato superamento della soglia di punibilità. In secondo luogo la difesa ha osservato che il ricorrente risiede a Londra da molti anni e quindi non è a conoscenza della normativa fiscale italiana, mentre non erano stati né giustificati né motivati il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al complessivo motivo di censura, il ricorrente non si è in realtà confrontato con i passaggi motivazionali della Corte territoriale, la quale si è puntualmente confrontata con le medesime questioni riproposte dalla difesa in questa sede, circa la differenza ontologica tra dichiarazioni Iva e dei redditi, tanto in linea teorica quanto in relazione alla fattispecie concreta (sì che in ogni caso l'una non consentiva il positivo accertamento reddituale, oggetto dell'altra dichiarazione fiscale). Né, in ordine all'eventuale esistenza di costi deducibili che avrebbero comportato il mancato superamento della soglia di punibilità, il ricorrente ha inteso replicare in alcun modo ai rilievi della sentenza impugnata, che di questi costi non aveva comunque avuto alcuna traccia processuale. 3.1.1. In ordine poi alla richiesta delle attenuanti generiche, dal non contestato contenuto della sentenza impugnata non risulta neppure che sia stato formulato in proposito motivo d'impugnazione, dal momento che l'appellante si era limitato a negare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. In ogni caso non risulta neppure allegata ragione alcuna idonea al predetto riconoscimento, attesa la mera invocazione di un'irrilevante ignorantia legis, stante la ritenuta residenza inglese del ricorrente, il quale comunque era legale rappresentante di due società di capitali in Italia. 3.1.2. Per quanto infine concerne la sospensione condizionale della pena, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, essa era stata già concessa in primo grado. 4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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