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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1990

Cassazione n. 27737/2026

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posto da: DA0 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1990 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dalla ricorrente in cui ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso, insistendo per il suo accoglimento; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, attraverso delle censure di merito e di contenuto confutativo, si limita ad esprimere dissenso rispetto alla decisione impugnata, sollecitando una non consentita rilettura delle fonti probatorie e, conseguentemente, una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: DA0 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1990 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dalla ricorrente in cui ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso, insistendo per il suo accoglimento; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, attraverso delle censure di merito e di contenuto confutativo, si limita ad esprimere dissenso rispetto alla decisione impugnata, sollecitando una non consentita rilettura delle fonti probatorie e, conseguentemente, una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27737/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris