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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 12293/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16656/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M.LAURO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 370/2018 , depositata il14/01/2019, R.G.N. 331/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed ottenne dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 12.217,60 a titolo di assegno personale non riassorbibile per il periodo dall’ottobre 2013 al maggio 2015 pari alla differenza tra il trattamento maturato presso il datore di lavoro di provenienza, l'[OSCURATO:PERSONA] e Fognature, e la retribuzione spettante alle dipendenze del nuovo gestore idrico [OSCURATO:SOCIETA]..

La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione ed il Tribunale la rigettò.

La Corte di appello di Cagliari, investita del gravameda parte della società soccombente, confermòla sentenza.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] che ha articolato due motivie [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso tempestivamente notificato.

In prossimità della decisione della causa il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che gli era stato notificato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc. civ., l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente.

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto odi inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art.13, co. 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1,co. 17,

I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16656/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M.LAURO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 370/2018 , depositata il14/01/2019, R.G.N. 331/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed ottenne dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 12.217,60 a titolo di assegno personale non riassorbibile per il periodo dall’ottobre 2013 al maggio 2015 pari alla differenza tra il trattamento maturato presso il datore di lavoro di provenienza, l'[OSCURATO:PERSONA] e Fognature, e la retribuzione spettante alle dipendenze del nuovo gestore idrico [OSCURATO:SOCIETA].. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione ed il Tribunale la rigettò. La Corte di appello di Cagliari, investita del gravameda parte della società soccombente, confermòla sentenza. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] che ha articolato due motivie [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso tempestivamente notificato. In prossimità della decisione della causa il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che gli era stato notificato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc. civ., l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente. 2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto odi inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art.13, co. 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1,co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzio
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