CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 51 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla non configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono altresì esaminate le prospettazioni difensive anche dal punto di vista soggettivo) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono definiti del tutto generici i rilievi difensivi sulla riduzione della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1