CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 2000, e l'applicazione della confisca, espone, quanto al primo profilo, censure prive di specificità, siccome non indica alcun elemento a supporto della richiesta di una pronuncia liberatoria, tanto più a fronte dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., nonché, quanto al secondo profilo, censure manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata rappresenta chiaramente come l'importo della confisca sia stato commisurato proprio all'IVA evasa mediante l'utilizzo delle false fatture, e dispone l'ablazione in via diretta nei confronti della società e, solo in caso di incapienza, per equivalente nei confronti dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente