CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 17515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20/05/2026 la Corte di appello di Bari, decidendosull'impugnazione proposta dal solo imputato, in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Foggia del 02/10/2024, esclusa rispetto al più grave delitto ditentata estorsione di cui al capo a) l'aggravante delle più persone riunite,ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato in anni 2,mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peri reati (unificati dalla continuazione) di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo a)110, 582, 585 cod. pen. (capo b).2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con cui sidenuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art.133 cod. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordinealla quantificazione della pena. La doglianza si incentra sul fatto che la Corte diappello, pur a fronte dell’esclusione dell’aggravante delle più persone riunite, hadeterminato la pena base per il delitto di tentata estorsione in misura identica aquella statuita dal Tribunale che pure aveva ritenuto la suddetta aggravante; iltutto senza dar conto delle ragioni di tale quantificazione.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.1.1. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio dagli atti risulta che lasentenza di primo grado: 1) ha ritenuto sussistente per il [OSCURATO:PERSONA] l'aggravantedell'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.; 2) ha altresì ritenuto la recidiva ex art. 99comma 4 cod. pen.; 3) in applicazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. sulconcorso di circostanze ad effetto speciale ha applicato il solo aumento perl'aggravante delle più persone riunite; 4) ha negato all'imputato qualunquepena base di anni 4 di reclusione ed € 2.222 di multa; 6) ha aumentato talepena (ad aa 5, mm 4 € 2.963) di 1/3 per la continuazione (in applicazionedell'art. 81 comma 4 cod. pen. avendo ritenuto la recidiva reiterata qualificata);7) ha determinato in anni 3, mesi 6, giorni 20 ed € 1.975 la pena finale pereffetto della riduzione per il rito abbreviato.La sentenza di appello invece: 1) ha escluso la sussistenza dell'aggravantedi cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.; 2) sembra aver implicitamenteescluso anche l'applicazione della recidiva (se non altro perché ha applicato sullapena base la diminuente per la ritenuta attenuante, operazione che non avrebbepotuto porre in essere ove avesse ritenuto sussistente la recidiva reiterata postoche l'art. 69 ultimo comma cod. pen. avrebbe imposto quanto meno il giudizio diequivalenza tra le attenuanti e la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.); 3) haritenuto sussistente, a differenza del Giudice di primo grado, l'attenuante di cuiall'art. 62 n. 6 cod. pen.; 4) ha poi quantificato la pena base per il delitto ditentata estorsione (non aggravata) in anni 4 ed € 2.100; 5) ha poi diminuito talepena per la ritenuta attenuante (anche se in misura inferiore ad un terzo,almeno per la pena detentiva) ad anni 3 ed euro 1.400; 6) ha poi aumentato lapena per la continuazione con il reato di lesioni personali di anni 1 ed € 700(giustificando l'entità dell'aumento per la gravità della condotta e delle lesioniancora una volta senza riferimento alcuno alla recidiva); 7) ha infine ridotto lapena finale per il rito dalla complessiva pena di anni 4 ed € 2.100 a quella di anni2, mesi 8 di reclusione ed € 1.400 di multa.Da quanto sopra esposto risulta che, come dedotto dal ricorrente, inrelazione al più grave delitto di tentata estorsione, la Corte di appello ha irrogatoper un tentativo di estorsione non aggravato la stessa pena base (anni 4 direclusione) che il Giudice di primo grado aveva applicato ritenendo peròsussistente un tentativo di estorsione pluriaggravato (dalla recidiva e dalle piùpersone riunite). Peraltro va ribadito che, per quanto detto, nella determinazionedella pena base la Corte territoriale non sembra neppure aver tenuto conto dellarecidiva (che pure era stata ritenuta in primo grado seppur “sterilizzata” pereffetto dell'art. 63 comma 4 cod. pen.); ciò significa che la quantificazione dellapena in anni 4 per il reato di tentata estorsione non sembra neppure trovaregiustificazione nella “riespansione” degli effetti della recidiva per il venir menodell'altra aggravante ad effetto speciale e dunque della applicazione del citatoart. 63 comma 4 cod. pen.1.2. Ciò detto, va ribadito che nella determinazione del trattamentosanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata da criteri legali.Dell'esercizio di tale potere il giudice deve dare conto in motivazione con unonere motivazionale che è tanto maggiore quanto più ci si discosta dai minimiedittali. Questa Corte ha altresì costantemente affermato che le statuizionirelative al trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità a condizioneperò che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sianosorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931 – 01). Nel caso in esame, la Corte di appello aveva certamente ilpotere di rideterminare la pena per il reato più grave nella misura ritenuta digiustizia, tuttavia la decisione di ritenere congrua, per un reato non aggravato, lastessa pena che altro giudice aveva ritenuto parimenti congrua per lo stessoreato però pluriaggravato, doveva essere sorretta da una più che adeguata epuntuale motivazione; motivazione che nel caso in esame, invece, difetta deltutto. L'aver trattato in maniera uguale situazioni palesemente diverse, inmancanza di adeguata giustificazione, è dunque sintomatico di un itermotivazionale contraddittorio e manifestamente illogico che questa Corte nonpuò esimersi dal sanzionare.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Bari che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicaticolmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente