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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04482/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso il ricorrere di un caso di lieve entità evidenziando che la detenzione a fini di spaccio, da parte di soggetto con numerosi precedenti penali specifici, ha riguardato hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi in una ambito spaziale di operatività non ristretto e costituendo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso iL29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso il ricorrere di un caso di lieve entità evidenziando che la detenzione a fini di spaccio, da parte di soggetto con numerosi precedenti penali specifici, ha riguardato hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi in una ambito spaziale di operatività non ristretto e costituendo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso iL29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04482/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris