CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ANCONAc/ [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NCEJ1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE DI ANCONAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, limitatamente al giudizio sulla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2023 il Tribunale di Ancona, ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per vari reati di indebito utilizzo di carte di credito (art. 493-ter cod. pen.), contestati ai capi A) ed E) dell'imputazione, e per una serie di altri delitti. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona per violazione della legge penale, chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata applicazione della confisca obbligatoria prevista dal secondo comma dell'art. 493-ter cod. pen., non emendabile con la indicazione in motivazione della omissione dovuta a un errore materiale. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 493-ter cod. pen. prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui al primo comma, «è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto». Si è in presenza, dunque, di un caso di confisca obbligatoria che il Tribunale ha omesso di ordinare. 3. La sentenza, pertanto, va annullata sul punto, con rinvio ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) del codice di rito, trattandosi di una pronuncia che non era appellabile. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'importo del profitto dei reati di cui ai capi A) ed E) dell'imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diversa persona f