CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la responsabilità penale del primo per i delitti di cui agli artt. 81, co. 2, 582 e 585 c.p., 4 legge 110/1975, 61, n. 2 c.p., 588, co, 2 e la responsabilità del secondo per il solo delitto di cui all'art. 588, co. 2. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, in mancanza di manifeste illogicità e gravi carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; nonchè Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone l'illogicità, è manifestamente infondato e anch'esso formulato in fatto. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In proposito, basti rilevare che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg 8 e 9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende t P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]