CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2022, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di rapina e ricettazione, per i quali era stato condannato in primo grado. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, eccependo la mancanza della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente travisamento, per omissione, della prova: la Corte di appello aveva ritenuto che il ritrovamento sullo specchietto del ciclomotore utilizzato per commettere la rapina e su uno dei due caschi ritrovati vicino a detto veicolo delle impronte dell'imputato non era sufficiente per fondare un giudizio di responsabilità penale dello stesso, aggiungendo che all'interno del casco erano state rilevate anche tracce biologiche non appartenenti allo stesso e che, diversamente da quanto aveva dichiarato il proprietario del motoveicolo, lo stesso poteva circolare liberamente in quanto sottoposto a fermo amministrativo e non a sequestro. Ciò premesso, il Pubblico Ministero osserva che la sentenza impugnata aveva omesso del tuto di confrontarsi con la versione difensiva resa dallo stesso imputato già nel corso delle indagini preliminari, e soprattutto con la clamorosa smentita della stessa: Nugnes aveva affermato che le sue tracce biologiche e le sue impronte erano state trovate perché quel ciclomotore passava di mano in mano tra i ragazzi della sua età e, in particolare, che lo aveva avuto in prestito da [OSCURATO:PERSONA], a suo dire amico del proprietario; Verde aveva invece negato ogni genere di frequentazione con Nugnes e di non conoscere o frequentare il proprietario del motoveicolo; atteso che l'affermazione di colpevolezza formulata dal giudice di primo grado si fondava, oltre che sugli esiti degli accertamenti tecnici, anche sulla falsità dell'assunto difensivo, il vizio denunciato atteneva ad elemento essenziale della motivazione in quanto relativo ad elemento fattuale decisivo, la cui valutazione, pretermessa, era senz'altro idonea ad imporre una diversa conclusione del processo; né poteva replicarsi che tale decisività fosse depotenziata dalla possibilità, ritenuta dalla Corte di appello, che il ciclomotore, all'epoca dei fatti, seppure non ufficialmente restituito, circolasse nel paese, in quanto era stato lo stesso imputato ad aver ricordato il prestito dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e il legame del medesimo con il proprietario, così delineando egli stesso una versione alternativa, cui solo occorreva confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.1 Preliminarmente, si deve ribadire che "il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio/Vollero, Rv. 281404) E' noto, infatti, che e nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n.6682 del 04/02/1992, Rv. 191229). Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione osservando l'inattendibilità della versione dei fatti fornita da Nugnes, secondo cui le sue impronte si trovavano sul motociclo usato per la rapina in quanto questo motociclo lo usavano un po' tutti, e che a lui era stato prestato da [OSCURATO:PERSONA], che conosceva il proprietario del mezzo; inoltre, il giudice di primo grado aveva rilevato che il motociclo era sottoposto a fermo amministrativo e che il proprietario ([OSCURATO:PERSONA]) aveva affermato di averlo sempre lasciato parcheggiato sotto casa, e che comunque, se anche poteva esserci una spiegazione per la presenza delle impronte sullo specchietto del motociclo, non altrettanto poteva dirsi per le impronte sul casco nero rinvenuto sul motociclo; la Corte di appello si è limitata ad osservare che all'interno del casco nero usato da uno dei rapinatori vi erano anche impronte non riconducibili all'imputato e che il ciclomotore usato per la rapina poteva circolare liberamente, potendo ritenersi che DI Biase avesse Vincenzo mentito per non subire il sequestro del mezzo, ma non si è confrontato assolutamente con la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice osserva che la versione dell'imputato secondo cui aveva avuto il ciclomotore in prestito da Verde, che conosceva il proprietario del mezzo, è stata smentita da quest'ultimo (pag.22 sentenza primo grado) Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di appello che dovrà chiarire il punto sopra evidenziato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d