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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1968

Cassazione n. 25469/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/10/1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 07/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo in data 07/03/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Marsala con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. 74/2000 (capo b; capo a) prescritto).

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., contestando il vizio di motivazione con riguardo all'omessa debita considerazione delle dichiarazioni dei testi Casubolo e Sucameli, da cui si sarebbe dovuta evincere l'innocenza dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto prospettante deduzioni generiche e prive delle ragioni in diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; esso omette altresì di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti delle due fasi di merito.

La sentenza di primo grado (pagg. 2-11) e quella di appello, che debbono leggersi come un solo provvedimento trattandosi di c.d.

«doppia conforme», motivano in modo ampio ed esaustivo in merito alle prove raccolte, non consistite solo nell'attività della Guardia di Finanza ma anche nella valutazione delle dichiarazioni dello stesso imputato; la sentenza di prima cura, inoltre, dedica non poco spazio in motivazione (pagg. 8-10) proprio alla analisi della deposizione del Sucameli, valutandolaiin modo non illogico né contraddittorio,come inverosimile, e di quella del Casubolo, giudicata di fatto (ossia implicitamente) ininfluente.

Il ricorso, in realtà, si limita a sostenere una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Palermo (e dal giudice di primo grado), operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v.

Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01).

Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/10/1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 07/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo in data 07/03/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Marsala con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/2000 (capo b; capo a) prescritto). 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., contestando il vizio di motivazione con riguardo all'omessa debita considerazione delle dichiarazioni dei testi Casubolo e Sucameli, da cui si sarebbe dovuta evincere l'innocenza dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto prospettante deduzioni generiche e prive delle ragioni in diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; esso omette altresì di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti delle due fasi di merito. La sentenza di primo grado (pagg. 2-11) e quella di appello, che debbono leggersi come un solo provvedimento trattandosi di c.d. «doppia conforme», motivano in modo ampio ed esaustivo in merito alle prove raccolte, non consistite solo nell'attività della Guardia di Finanza ma anche nella valutazione delle dichiarazioni dello stesso imputato; la sentenza di prima cura, inoltre, dedica non poco spazio in motivazione (pagg. 8-10) proprio alla analisi della deposizione del Sucameli, valutandolaiin modo non illogico né contraddittorio,come inverosimile, e di quella del Casubolo, giudicata di fatto (ossia implicitamente) ininfluente. Il ricorso, in realtà, si limita a sostenere una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Palermo (e dal giudice di primo grado), operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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