CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 31974/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7097-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 348, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5251/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 19/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che codesta S.C., pronunciando sul ricorso, cassi la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvii la causa innanzi alla CTP di Roma; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5251/2016 depositata il 19.9.2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate accertava che la "Società di fatto [OSCURATO:PERSONA] e Gennaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" aveva commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l'interposizione fittizia della "[OSCURATO:PERSONA] srl" con sede in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest'ultima -società interposta- e recuperava in capo alla prima l'Iva sulle operazioni poste in essere attraverso una società estero vestita. - In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l'Ufficio accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della menzionata società di fatto. - Avverso l'atto impositivo proponevano ricorso i predetti soci, deducendo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, per il mancato espletamento del contraddittorio e per il mancato assolvimento dell'onere della prova, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a suffragare la pretesa impositiva. - Nel contraddittorio tra le parti, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso con sentenza„ che, gravata di appello da parte dei contribuenti, era riformata dalla CTR. - Per la cassazione della sopra menzionata sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resistono, con controricorso, i contribuenti; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze di merito con rinvio alla CTP di Roma. i Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Violazione degli artt. 101, 102 e 107 c.p.c., nonché degli artt. 10 e 14 del d. Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 2) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 52, comma 6, dpr [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 633; violazione dell'art. 33 comma 3 dpr [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600, nonché degli artt. 42 dpr n. 600/73 e 56 dpr n. 633/72 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". - Il primo motivo è fondato: la sentenza con cui la CTR ha annullato l'atto impositivo, in riforma della sentenza di primo va grado, va infatti cassata per le ragioni che di seguito si espongono. - Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti" (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018). - Dato che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, il motivo deve essere accolto -con assorbimento del secondo- in quanto l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell'art. 14 d. Igs. 546/1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma, perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio. P. Q. M. Accoglie il primo motivo, assorbito l'altro; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] d