CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 32648/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 legge fall. e artt. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, n. 1, legge fall.; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, atteso che, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a criticare il ragionamento seguito dalla corte territoriale, così non consentendo al giudice investito dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]