CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. esaminato il ricorso e l'ordinanza impugnata/ h/ardo/t( LA ditrtniArv ~; 1. Ritenuto che l'unico motivo proposto, per violazione di legge e vizio di motivazione, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (da uno a cinque anni), ma anche l'eterogeneità delle violazioni (truffa e bancarotta) e l'assenza di circostanze, positivamente accertate in sede di cognizione, da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi. Al contrario, evidenzia l'ordinanza impugnata, è pacifico che le ipotesi di bancarotta commesse più di recente ineriscono società fallite ancora non costituite all'epoca del fallimento di quella oggetto delle sentenze più risalenti. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6