CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
KO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda la seconda pagina della motivazione, nonché, trattandosi di doppia conforme, la seconda pagina della motivazione della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] sezin-,2 3 L G 2026 [OSCURATO:PERSONA] L' mente Dott.ssa p i